22.3.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 85/18
Ricorso proposto il 24 gennaio 2014 — Commissione europea/Polonia
(Causa C-36/14)
2014/C 85/33
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e M. Patakia)
Convenuta: Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che la Repubblica di Polonia, avendo proceduto ad un intervento dello Stato illimitato nel tempo, nella forma di obbligo per le imprese di energia di applicare alle forniture di gas naturale prezzi approvati dal Presidente dell’URE, considerato altresì che il diritto nazionale non obbliga gli organi amministrativi nazionali a verificare periodicamente la sua necessità e le sue modalità di applicazione nel settore del gas tenendo conto del grado di sviluppo del settore (i), nonché caratterizzato dall’applicazione nei confronti di una cerchia illimitata di utenti, senza distinguere tra i clienti o a seconda della situazione dei soggetti nell’ambito dei rispettivi gruppi (ii), ha istituito una misura sproporzionata e non conforme all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (1), e in tale contesto è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, della stessa direttiva.
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condannare la Repubblica di Polonia alle spese.
Motivi e principali argomenti
L’obbligo di ottenere da parte del Presidente dell’Autorità di regolamentazione dell’Energia (URE) un’autorizzazione per i prezzi di fornitura del gas naturale, a pena di ammenda, imposto a tutte le imprese di energia con riferimento alle forniture ai clienti diversi dai nuclei domestici, quale previsto dall’articolo 47 della Legge Energetica, costituisce un intervento dello Stato sotto forma di cd. prezzi regolamentati, incompatibile con il principio di proporzionalità e di conseguenza integra una violazione dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/73/CE.
L’intervento statale di cui trattasi non soddisfa infatti i requisiti dettati dalla Corte di giustizia nella sentenza Federutility, C-265/08, poiché il diritto nazionale vigente (Legge Energetica del 10 aprile 1997) prevede l’obbligo di applicare prezzi regolamentati in modo che eccede quanto necessario al conseguimento dell’interesse economico generale (tutela contro prezzi del gas eccessivi). In particolare, l’obbligo di ottenere l’approvazione dei prezzi delle forniture di gas naturale non è limitato nel tempo e non è soggetto ad alcuna verifica della situazione esistente sul mercato del gas che giustifichi tale intervento. Inoltre, esso viene applicato allo stesso modo con riferimento a tutte le imprese energetiche che non rientrino espressamente nell’esenzione concessa dal presidente dell’URE, indipendentemente dalla loro posizione sul mercato del gas e senza distinguere per categoria i destinatari delle forniture: clienti industriali finali, clienti all’ingrosso e utenti domestici sono trattati allo stesso modo.
(1) GU L 211, pag. 94
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