7.4.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 102/22
Impugnazione proposta il 4 febbraio 2014 dalla JAS Jet Air Service France (JAS) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 3 dicembre 2013, nella causa T-573/11, JAS Jet Air Service France (JAS)/Commissione
(Causa C-53/14 P)
2014/C 102/31
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: JAS Jet Air Service France (JAS) (rappresentanti: T. Gallois e E. Dereviankine, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione del Tribunale, quale compare nel dispositivo della sentenza del 3 dicembre 2013 nella causa T-573/11;
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accogliere le conclusioni della società JAS Jet Air Service France in primo grado nella parte in cui tendono all’annullamento della decisione della Commissione datata 5 agosto 2011, fascicolo REM 01/2008, che ha respinto la domanda di sgravio dei dazi all’importazione per un importo pari a EUR 1 001 778,20 presentata il 24 gennaio 2008 ;
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condannare la Commissione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce due motivi a sostegno della sua impugnazione proposta avverso la sentenza con cui il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione, del 5 agosto 2011, che ha respinto la domanda di sgravio dei dazi all’importazione presentata dalla ricorrente.
In primo luogo la ricorrente contesta al Tribunale la violazione degli articoli 13 del regolamento (CEE) no 1430/79 (1) e 239 del codice doganale comunitario (2), in quanto quest’ultimo non ha riconosciuto l’esistenza di una «situazione particolare» che consente lo sgravio richiesto. Il Tribunale avrebbe sostenuto che la situazione della ricorrente non era paragonabile a quella della società CALBERSON BV (fascicolo REM 10/01), alla quale la Commissione aveva concesso lo sgravio.
In secondo luogo, la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia violato gli articoli precedentemente citati, in quanto non ha tenuto conto, per riconoscere l’esistenza di una «situazione particolare», del mal funzionamento avvenuto durante il procedimento interno di concessione e di controllo delle autorizzazioni d’importazione con franchigia dell’IVA, denominate AI2 (articolo 275 del codice generale delle imposte francese e sue disposizioni di applicazione). Il Tribunale avrebbe invertito l’onere della prova e, pertanto, violato i principi generali di diritto, considerando che spettasse alla ricorrente dimostrare in con precisione le conseguenze di tale mal funzionamento.
(1) Regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione (GU L 175, pag. 1).
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).
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