19.5.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 151/9
Impugnazione proposta il 7 febbraio 2014 da Sven A. von Storch e a. avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 dicembre 2013, causa T-492/12, Sven A. von Storch e a./Banca centrale europea
(Causa C-64/14 P)
2014/C 151/11
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Sven A. von Storch e a. (rappresentanti: M.C. Derber, Rechtsanwalt, B. von Storch, Rechtsanwältin)
Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea
Conclusioni dei ricorrenti
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
—
annullare l’ordinanza della Prima Sezione del Tribunale del 10 dicembre 2013 nella causa T-492/12;
—
accogliere le conclusioni esposte dai ricorrenti nel ricorso dell’11 novembre 2012;
—
condannare la Banca centrale europea alle spese ai sensi dell’articolo 122, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.
Motivi e principali argomenti
I ricorrenti ritengono che l’ordinanza della Prima Sezione del Tribunale dell’Unione europea del 10 dicembre 2013 nella causa T-492/12 sia viziata da errori di diritto per i motivi di seguito esposti.
1.
Poiché il testo delle decisioni della BCE del 6 settembre 2012 riguardanti una serie di caratteristiche tecniche relative alle operazioni monetarie su titoli dell’Eurosistema sui mercati secondari dei titoli di Stato e misure supplementari destinate a preservare la disponibilità delle garanzie per le controparti al fine di mantenerne l’accesso alle operazioni di apporto di liquidità dell’Eurosistema; nonché
—
in subordine, il testo dell’indirizzo 2012/641/UE della BCE, del 10 ottobre 2012, che modifica l’indirizzo BCE/2012/18 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (BCE/2012/23) (1), producono effetti giuridici, le decisioni in discorso potrebbero validamente formare oggetto di un ricorso. Secondo una giurisprudenza costante fondata sull’articolo 19 TFUE, la natura vincolante di un atto si determina con riferimento al suo obiettivo.
2.
Il testo delle decisioni impugnate riguarda direttamente e individualmente i ricorrenti, sebbene tali decisioni non siano loro direttamente indirizzate.
3.
L’ordinanza del 10 dicembre 2013 sarebbe viziata da errori di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe accolto l’argomento della BCE secondo il quale le decisioni di cui trattasi non avrebbero alcun effetto sulla posizione giuridica dei cittadini. Allo stesso modo, il Tribunale avrebbe trascurato il fatto che tali decisioni comporterebbero effettivamente conseguenze notevoli per i mercati dei valori mobiliari, in particolare per l’emissione del debito pubblico, e che sono state intese esattamente in tal senso dalla BCE.
4.
L’ordinanza del 10 dicembre 2013 sarebbe viziata da errori di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe subordinato la capacità di agire dei ricorrenti a un intervento effettivo della BCE, e/o da operazioni successive più concrete di cui i ricorrenti non avrebbero potuto avere conoscenza nel caso di specie, a prescindere dall’impossibilità pratica di un eventuale annullamento degli acquisti di titoli.
5.
L’ordinanza del 10 dicembre 2013 sarebbe viziata da errori di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe violato il diritto dei ricorrenti alla tutela giurisdizionale effettiva garantita dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e l’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. In particolare, la possibilità di un controllo incidentale della legittimità sul fondamento dell’articolo 277 TFUE, al quale il Tribunale ha fatto riferimento, non avrebbe in nessun caso lo stesso effetto giuridico di un ricorso ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE.
(1) GU L 284, pag. 14.
Full & Egal Universal Law Academy