12.5.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 142/17
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hannover (Germania) il 14 febbraio 2014 — TUIfly GmbH/Harald Walter
(Causa C-79/14)
2014/C 142/23
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Hannover
Parti
Ricorrente: TUIfly GmbH
Convenuto: Harald Walter
Questioni pregiudiziali
I.
Se l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004 debba essere interpretato nel senso che anche un «anticipo» non comunicato del volo, che determini l’impossibilità dei passeggeri di usufruire di quest’ultimo, rientri nell’ambito di applicazione del regolamento.
II.
Se il regolamento debba essere interpretato nel senso che, relativamente alla causa, eccezion fatta per l’articolo 5, i motivi del ritardo non risultino dirimenti.
III.
Se il regolamento persegua il suo obiettivo, ossia la compensazione del danno causato da una perdita di tempo, anche in caso di arrivo anticipato del passeggero e, dunque, di un’organizzazione del tempo prima del volo.
IV.
Se la mancata comunicazione dell’anticipazione del volo, che ha comportato un ritardo maggiore del previsto nel raggiungimento del luogo di villeggiatura, determini l’applicazione del regolamento.
V.
Se il regolamento debba garantire un elevato livello di protezione così da vietare ogni restrizione dell’organizzazione del tempo del passeggero e se ciò si verifichi anche con riguardo a un anticipo
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).
Full & Egal Universal Law Academy