12.5.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 142/18
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 17 febbraio 2014 — CEZ Razpredelenie Bulgaria AD/Komisia za zashtita ot diskriminatsia
(Causa C-83/14)
2014/C 142/26
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria)
Parti
Ricorrente: CEZ Razpredelenie Bulgaria AD
Convenuta: Komisia za zashtita ot diskriminatsia
Altre parti del procedimento: Anelia Nikolova e Darzhavna komisia za energiyno i vodno regulirane
Questioni pregiudiziali
1)
Se la nozione di «origine etnica» utilizzata nella direttiva 2000/43/CЕ del Consiglio, del 29 giugno 2000 (1), che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, nonché nell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretata nel senso che ricomprenda un gruppo compatto di cittadini bulgari di origine Rom, quale quello che vive nel quartiere «Gizdova mahala» della città di Dupnitsa.
2)
Se la nozione di «situazione analoga», di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/43, trovi applicazione nella presente fattispecie, in cui nei quartieri Rom gli strumenti di misura a fini commerciali sono installati a un’altezza di 6-7 metri, mentre in altri quartieri, dove la popolazione non è costituita da un gruppo compatto di popolazione Rom, sono di norma posizionati a un’altezza inferiore a 2 metri.
3)
Se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/43 debba essere interpretato nel senso che con l’installazione di strumenti di misura a fini commerciali nei quartieri Rom a un’altezza compresa tra 6 e 7 metri la popolazione di origine Rom è trattata meno favorevolmente rispetto alla popolazione di origine etnica diversa.
4)
Se, qualora si riconosca un trattamento meno favorevole, la suddetta disposizione debba essere interpretata nel senso che, nella fattispecie del procedimento principale, tale trattamento dipenda in tutto o in parte dalla circostanza che si tratti del gruppo etnico dei Rom.
5)
Se una normativa nazionale quale l’articolo 1, punto 7, delle disposizioni complementari dello Zakon za zashtita ot diskriminatsia (legge sulla tutela contro le discriminazioni, in prosieguo: lo «ZZD»), ai sensi del quale qualsiasi atto, azione o omissione che arreca pregiudizio direttamente o indirettamente a diritti o legittimi interessi è un «trattamento sfavorevole», sia compatibile con la direttiva 2000/43.
6)
Se la nozione di «prassi apparentemente neutra» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43 sia applicabile alla prassi seguita dalla CEZ Razpredelenie Bulgaria AD di installare i contatori a un’altezza compresa tra 6 e 7 metri. Come si debba interpretare la nozione «apparentemente»: se nel senso che la prassi sia manifestamente neutra o nel senso che appaia solo a prima vista neutra, ovvero sia apparentemente neutra.
7)
Se, affinché sussista una discriminazione indiretta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43, sia necessario che la prassi neutra metta le persone in una posizione di particolare svantaggio a motivo della loro razza o origine etnica, o se sia sufficiente che tale prassi colpisca solo persone con una determinata origine etnica. Se in tale contesto sia ammissibile ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43 una disposizione nazionale quale l’articolo 4, paragrafo 3, del ZZD, secondo cui si è in presenza di una discriminazione indiretta quando una persona viene posta in una posizione meno favorevole sulla base di caratteristiche menzionate al paragrafo 1 (compresa l’etnia).
8)
Come si debba interpretare la nozione di «posizione di particolare svantaggio» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43. Se essa corrisponda alla nozione «meno favorevolmente», utilizzata nell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della medesima direttiva, o se comprenda solo casi particolarmente rilevanti, evidenti e gravi di disparità di trattamento. Se la prassi descritta nella presente fattispecie rappresenti una situazione di particolare svantaggio. Qualora non si tratti di un caso rilevante, evidente e grave di persone poste in una posizione di svantaggio, se ciò sia sufficiente per escludere la presenza di una discriminazione indiretta (senza verificare se la corrispondente prassi risulti giustificata, appropriata e necessaria in relazione al conseguimento di una finalità legittima).
9)
Se, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/43 siano ammissibili disposizioni nazionali quali l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del ZZD, che ai fini della sussistenza di una discriminazione diretta richiedono un «trattamento più sfavorevole» e per considerare una discriminazione come indiretta presuppongono che si debba «collocare una persona (…) in una posizione più sfavorevole», senza differenziare come la direttiva in base alla gravità dello specifico trattamento meno favorevole.
10)
Se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43 debba essere interpretato nel senso che la prassi in discussione della CEZ Razpredelenie Bulgaria AD sia oggettivamente giustificata in considerazione della necessità di garantire la sicurezza della rete di elettricità e il corretto rilevamento del consumo di corrente. Se tale prassi sia appropriata anche tenuto conto dell’obbligo della resistente di consentire agli utenti il libero accesso ai display dei contatori. Se tale prassi risulti necessaria qualora, in base a pubblicazioni nei mezzi di informazione, siano noti altri strumenti accessibili tecnicamente e finanziariamente per garantire la sicurezza degli strumenti di misura a fini commerciali.
(1) GU L 180, pag. 22.
Full & Egal Universal Law Academy