28.4.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 129/14
Impugnazione proposta il 18 febbraio 2014 da Forgital Italy SpA avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 4 dicembre 2013, causa T-438/10, Forgital Italy SpA/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-84/14 P)
2014/C 129/17
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Forgital Italy SpA (rappresentanti: R. Mastroianni, V. Turinetti di Priero, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea
Conclusioni
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annullare l’ordinanza del 4 dicembre 2013 con cui il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile il ricorso nella causa T-438/10 volto ad ottenere l’annullamento del regolamento (UE) n. 566/2010 del Consiglio, del 29 giugno 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca (GU L 163, pag. 4), nella parte in cui esso modifica la designazione di talune merci per le quali i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono sospesi;
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rinviare, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la causa T-438/10 al Tribunale affinché sia decisa nel merito;
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condannare il Consiglio e la Commissione alle spese del presente giudizio nonché il Consiglio e la Commissione a quelle relative alla causa T-438/10.
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 113 del Regolamento di procedura del Tribunale, del diritto ad un ricorso effettivo di cui all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del principio generale della tutela giurisdizione effettiva dei diritti e del diritto alla difesa. Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nella misura in cui ha sollevato d’ufficio una questione di irricevibilità del ricorso presentato dalla ricorrente nella causa T-438/10 senza esporre le ragioni di fatto e di diritto su cui tale eccezione fosse fondata e senza permettere alle parti di pronunciarsi a tale riguardo, come prescritto dall’art. 113 del Regolamento di procedura del Tribunale. In tal senso, sarebbe irrilevante la circostanza che il Tribunale abbia rivolto alle parti un quesito relativo all’incidenza sulla causa T-438/10 della propria ordinanza del 5 febbraio 2013 (causa T-551/11, BSI c. Consiglio), perché le parti non ne avrebbero dovuto desumere, come sostiene il Tribunale, che quest’ultimo stesse considerando la possibilità di sollevare d’ufficio un’eccezione d’irricevibilità.
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, relativo all’interpretazione dell’art. 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE in combinato disposto con il principio generale della tutela giurisdizionale effettiva di cui all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europe. Il regolamento (UE) n. 566/2010 del Consiglio, del 29 giugno 2010 non costituirebbe un atto regolamentare che comporta misure d’esecuzione.
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