19.5.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 151/13
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra (Spagna) il 26 febbraio 2014 — Miguel Angel Zurbano Belaza, Antonia Artieda Soria/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
(Causa C-93/14)
2014/C 151/16
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Navarra
Parti
Ricorrenti: Miguel Angel Zurbano Belaza, Antonia Artieda Soria
Resistente: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Questioni pregiudiziali
1)
Se, ove sia stata presentata nel 2009 una domanda da un ente bancario, in esercizio dell’azione personale per reclamare l’importo che esso ritiene dovuto dai suoi clienti a seguito dell’asta dei loro immobili ipotecati, sia applicabile la direttiva 1993/13 (1) allo scopo di esaminare le clausole di un prestito ipotecario stipulato nel 1986, tenendo conto del fatto che sia la terza asta (19 luglio 1993), sia le decisioni dello Juzgado che ha approvato la liquidazione degli interessi (3 luglio 2000) e, in via definitiva, l’offerta per gli immobili posti all’asta (18 luglio 2000) sono posteriori alla pubblicazione della citata direttiva.
2)
Se, ove sia stata presentata nel 2009 una domanda da un ente bancario, in esercizio dell’azione personale per reclamare l’importo che esso ritiene dovuto dai suoi clienti a seguito dell’asta dei loro immobili ipotecati, il giudice nazionale debba interpretare l’articolo 10 della legge n. 26/1984 alla luce della direttiva 1993/13, tenendo conto del fatto che sia la terza asta (19 luglio 1993), sia le decisioni dello Juzgado che ha approvato la liquidazione degli interessi (3 luglio 2000) e, in via definitiva, l’offerta per gli immobili posti all’asta (18 luglio 2000) sono posteriori alla pubblicazione della citata direttiva.
3)
Se il carattere imperativo della regola n. 12 dell’articolo 131 della legge sull’ipoteca, ai fini dell’esclusione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 1993/13, riguardi solo il modo in cui si deve procedere nella terza asta, ove il creditore ipotecario eserciti l’azione reale, ma non impedisca al giudice nazionale, ove il creditore ipotecario eserciti successivamente l’azione personale, di valutare se il modo in cui è calcolato l’importo richiesto sia conforme alla normativa dell’Unione.
4)
Se sia in contrasto con la normativa dell’Unione in materia di protezione dei consumatori (articoli 3 e 5 della direttiva 1993/13) che, dopo l’asta delle proprietà ipotecate e la loro aggiudicazione per un importo «irrisorio», un ente bancario presenti posteriormente contro i suoi clienti una domanda in esercizio dell’azione personale, considerata la somma «irrisoria» offerta per gli immobili messi all’asta ai fini della fissazione dell’importo del debito reclamato.
5)
Se, ove sia stata presentata nel 2009 una domanda da un ente bancario, in esercizio dell’azione personale per reclamare l’importo che esso ritiene dovuto dai suoi clienti a seguito dell’asta dei loro immobili ipotecati, che gli sono stati aggiudicati per un prezzo «irrisorio», sia contrario al principio generale di parità di trattamento non tenere conto delle riforme legislative operate dalle leggi nn. 1/2000 e 4/2011.
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).
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