12.5.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 142/26
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituania) il 4 marzo 2014 — Bronius Jakutis, Kretingalės kooperatinė ŽŪB/Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos valstybė
(Causa C-103/14)
2014/C 142/34
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Vilniaus apygardos administracinis teismas
Parti
Ricorrenti: Bronius Jakutis, Kretingalės kooperatinė ŽŪB
Resistenti: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos valstybė
Intervenienti: Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Questioni pregiudiziali
1.
Con riferimento alla valutazione del livello dei pagamenti diretti nei vecchi e nei nuovi Stati membri dell’Unione europea, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009 (1), in combinato disposto con gli articoli 7 e 121:
a.
se l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009, in combinato disposto con gli articoli 10, paragrafo 1, e 121, debba essere interpretato nel senso che nel 2012 il livello dei pagamenti diretti nei vecchi Stati membri dell’Unione europea che superano EUR 5 000 sia pari al 90%;
b.
in caso di risposta affermativa alla prima questione, se ciò significhi che nel 2012 il livello dei pagamenti diretti nei vecchi e nei nuovi Stati membri dell’Unione europea non sia uguale, alla luce del contenuto e delle finalità di cui all’articolo 10, paragrafo 1, e all’articolo 121 del regolamento n. 73/2009;
c.
se l’articolo 10, paragrafo 1, in fine, del regolamento n. 73/2009 [«(...) tenendo conto delle eventuali riduzioni applicate a norma dell’articolo 7, paragrafo 1»] e il documento di lavoro DS/2011/14/REV 2 della Commissione che, a fini comparatistici, prevedono criteri diversi per i pagamenti diretti — nei nuovi Stati membri dell’Unione europea il livello dei pagamenti diretti viene valutato senza l’applicazione di modulazione (90% a norma dell’articolo 121), mentre nei vecchi Stati membri dell’Unione europea è stata applicata la modulazione (100% meno il 10% a norma dell’articolo 7, paragrafo 1) — siano contrari all’atto di adesione e ai principi di diritto dell’Unione europea, inter alia, il principio di tutela del legittimo affidamento, di buona amministrazione, di concorrenza leale e di non discriminazione, nonché alle finalità della politica agricola comune, sanciti dall’articolo 39 TFUE.
2.
Con riferimento all’incompatibilità con l’atto di adesione e con i principi del diritto dell’Unione degli articoli 10, paragrafo 1, 132, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento n. 73/2009 e delle misure previste dal diritto dell’Unione sulla base di detta normativa:
a.
se l’articolo 10, paragrafo 1, in fine, del regolamento n. 73/2009 [«(...) tenendo conto delle eventuali riduzioni applicate a norma dell’articolo 7, paragrafo 1»] e l’articolo 132, paragrafo 2, ultimo comma [«(...) a decorrere dal 2012, tenuto conto dell’applicazione dell’articolo 7 in combinato disposto con l’articolo 10»], nonché il documento di lavoro DS/2011/14/REV 2 della Commissione e la decisione di esecuzione C(2012/4391) def. della Commissione adottati sulla base di questi ultimi, siano contrari all’atto di adesione, che non stabilisce la modulazione dei pagamenti diretti e la riduzione dei pagamenti diretti nazionali integrativi nei nuovi Stati membri dell’Unione europea e/o l’anno in cui si presume che i pagamenti diretti nei nuovi e nei vecchi Stati membri dell’Unione europea siano uguali;
b.
se l’articolo 10, paragrafo 1 e l’articolo 132, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento n. 73/2009, nonché il documento di lavoro DS/2011/14/REV 2 della Commissione e la decisione di esecuzione C(2012/4391) def. della Commissione, nella misura in cui, alla luce dei contenuti e delle finalità degli stessi, la modulazione dei pagamenti diretti e la riduzione dei pagamenti diretti nazionali integrativi sono applicati nel 2012 ai nuovi Stati membri dell’Unione europea che ricevono un sostegno di gran lunga inferiore rispetto ai vecchi Stati membri dell’Unione europea, siano contrari ai principi del diritto dell’Unione, inter alia il principio di tutela del legittimo affidamento, di concorrenza leale e di non discriminazione, nonché alle finalità della politica agricola comune, sanciti dall’articolo 39 TFUE, ed in particolare all’obiettivo di accrescere la produttività agricola;
c.
se la modifica dell’articolo 132, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento n. 73/2009 [«(...) a decorrere dal 2012, tenuto conto dell’applicazione dell’articolo 7 in combinato disposto con l’articolo 10»], eseguita in virtù della procedura di rettifica (GU 2010, L 43, pag. 7) (con tale rettifica è stata apportata una modifica di carattere non tecnico ed è stato sostanzialmente modificato il contenuto della disposizione posto che si prevedeva che il raggiungimento di un livello uguale dei pagamenti diretti nei nuovi e nei vecchi Stati membri dell’Unione europea si presumesse nel 2012), violi i principi di diritto dell’Unione europea, inter alia, il principio di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto, di buona amministrazione e di non discriminazione;
d.
se il termine «dydis» («livello») usato dall’articolo 1, lettera c), contenuto nel punto 27, lettera b), del capitolo 6.A («Agricoltura») dell’allegato II all’atto di adesione abbia lo stesso significato del termine «lygis» («livello») contenuto nell’articolo 132, paragrafo 2, fine ultimo comma, del regolamento n. 73/2009.
3.
Se la decisione di esecuzione della Commissione e il documento di lavoro DS/2011/14/REV 2 della Commissione, che non sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e non illustrano adeguati motivi (essi sono stati adottati solo sulla base della presunzione secondo la quale nel 2012 il livello dei pagamenti diretti nei nuovi e nei vecchi Stati membri dell’Unione europea fosse uguale), siano contrari all’atto di adesione e violino i principi del diritto dell’Unione, inter alia, il principio di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di buona amministrazione. In caso di risposta affermativa, se l’articolo 1, paragrafo 4, della decisione di esecuzione della Commissione debba essere annullato poiché contrario al regolamento n. 73/2009 e all’atto di adesione.
(1) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16).
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