16.6.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 184/10
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione (Italia) il 5 marzo 2014 — Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali/Federazione Italiana Consorzi Agrari e a.
(Causa C-104/14)
2014/C 184/13
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte Suprema di Cassazione
Parti nella causa principale
Ricorrente: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Convenute: Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc.coop.arl — Federconsorzi in concordato preventivo e Liquidazione Giudiziale dei Beni Ceduti ai Creditori della Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl
Questioni pregiudiziali
1)
Se il rapporto di mandato ex lege intercorrente tra l’Amministrazione statale ed i Consorzi agrari (rapporto dal quale è nato il credito successivamente ceduto dai Consorzi alla Federconsorzi e da questa ai suoi creditori nell’ambito di una procedura concorsuale) per l’approvvigionamento e la distribuzione di prodotti agricoli, quale risultante dal d. lgs. n. 169/1948 e dalla legge n. 1294/1957, rientri nella definizione di transazione commerciale, come definita dall’art. 2 della direttiva 2000/35/CE (1) e dall’art. 2 della direttiva 2011/7/UE (2);
2)
nel caso di positiva risposta al quesito sub 1), se l’obbligo di recepimento delle direttive 2000/35/CE (art. 6 par. 2) e 2011/7/UE (art. 12 par. 3), con la possibilità di lasciare in vigore norme più favorevoli, implichi l’obbligo di non mutare in peius, o addirittura escludere, il tasso di mora applicabile ai rapporti già in corso al momento della entrata in vigore delle direttive;
3)
nel caso di positiva risposta al quesito sub 2), se l’obbligo di non mutare in peius il tasso di mora applicabile ai rapporti già in corso debba essere valutato come operante rispetto ad una regolazione unitaria degli interessi, che preveda fino ad un certo momento (nella specie dal 31 gennaio 1982 al 31 dicembre 1995) il riconoscimento di un saggio extralegale e di una capitalizzazione, sia pure annuale e non semestrale come richiesta dal creditore, e dopo il predetto momento soltanto la corresponsione di un interesse legale, con una disciplina che, attesi gli estremi della controversia in atto, non è necessariamente sfavorevole per il creditore;
4)
se l’obbligo di recepimento delle direttive 2000/35/CE (art. 6) e 2011/7/UE (art. 12), nella parte in cui, in relazione alla proibizione dell’abuso della libertà contrattuale in danno del creditore, prevedono, rispettivamente agli artt. 3, par. 3, e 7, l’inefficacia di clausole contrattuali o prassi inique, implichi il divieto per lo Stato di intervenire con norme che, con riferimento a rapporti di cui lo Stato è parte e che sono in corso al momento di entrata in vigore delle direttive, escludano la corresponsione di interessi moratori;
5)
nel caso di positiva risposta al quesito sub 4, se l’obbligo di non intervenire in rapporti in corso, e nei quali lo Stato sia parte, con norma di esclusione degli interessi di mora sia operante rispetto ad una regolazione unitaria degli interessi, che preveda fino ad un certo momento (nella specie dal 31 gennaio 1982 al 31 dicembre 1995) il riconoscimento di un saggio extralegale e di una capitalizzazione, sia pure annuale e non semestrale come richiesta dal creditore, e dopo il predetto momento soltanto la corresponsione di un interesse legale, con una disciplina, che, attesi gli estremi della controversia in atto, non è necessariamente sfavorevole per il creditore.
(1) Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, GU L 200, pag. 35.
(2) Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 , relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, GU L 48, pag. 1.
Full & Egal Universal Law Academy