28.4.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 129/15
Ricorso proposto il 10 marzo 2014 — Repubblica federale tedesca/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-113/14)
2014/C 129/19
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica federale tedesca (rappresentanti: T. Henze, A. Wiedmann, Bevollmächtigte)
Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1),
—
annullare l’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all’organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli (2), che rinvia all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013,
—
dichiarare che siano mantenuti gli effetti delle summenzionate disposizioni, fintanto che non entrino in vigore le disposizioni da adottare successivamente in base al corretto fondamento giuridico,
—
condannare i convenuti alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Repubblica federale tedesca chiede l’annullamento dell‘articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che, complessivamente inteso, sarebbe stato emanato per l’organizzazione comune del mercato agricolo sulla base dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE.
Secondo il governo tedesco la disposizione dell’articolo 7 del regolamento (EU) n. 1308/2013 costituisce una cosiddetta «misura relativa alla fissazione dei prezzi» ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE. Il governo tedesco sostiene quindi che l‘articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013 non avrebbe dovuto essere adottato sulla base dell‘articolo 43, paragrafo 2, TFUE, ma sulla base dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE. Secondo il governo tedesco l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1380/2013 si fonda, pertanto, su una base giuridica erronea.
Secondo il governo tedesco, per ragioni di certezza del diritto e di chiarezza, anche l’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1370/2013, che rinvia all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013, dovrebbe essere dichiarato nullo. L’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1370/2013, rinviando alla disposizione dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che secondo il governo tedesco deve essere dichiarato nullo, contribuirebbe a ingenerare un’apparenza — erronea in diritto — secondo cui esso si baserebbe su una base giuridica corretta e sarebbe lecito.
Secondo il governo tedesco, per la difesa di interessi superiori, per ragioni di tutela del legittimo affidamento delle aziende agricole nonché, in generale, per ragioni di certezza del diritto ai sensi dell’articolo 264, paragrafo 2 TFUE, dovrebbe essere dichiarato il mantenimento degli effetti delle summenzionate disposizioni, fintanto che non entrino in vigore le disposizioni da adottare successivamente in base al corretto fondamento giuridico.
(1) GU L 347, pag. 671.
(2) ABl. L. 346, S.12.
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