16.6.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 184/12
Impugnazione proposta il 29 marzo 2014 da Christoph Klein avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 gennaio 2014, causa T-309/10, Christoph Klein/Commissione europea
(Causa C-120/14 P)
2014/C 184/16
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Christoph Klein (rappresentanti: avv.ti H.-J. Ahlt e M. Ahlt)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica federale di Germania
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale del 21.01.2014 nella causa T-309/10;
—
dichiarare che la Commissione, non avendo adottato alcuna decisione inerente alla procedura di salvaguardia in corso dal 1998 relativamente ai prodotti medicinali controversi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 93/42, violando il diritto dell’Unione e causando con ciò al ricorrente un danno diretto;
—
condannare la Commissione a riparare il danno causato al ricorrente, la cui entità deve ancora essere quantificata;
—
condannare la Commissione alle spese del procedimento;
—
in subordine: annullare la decisione del Tribunale del 21.01.2014 nella causa T-309/10 e rinviare la causa al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale avrebbe violato l’articolo 46 dello Statuto per erronea applicazione delle norme relative alla prescrizione delle azioni in materia di responsabilità extracontrattuale dell’Unione, poiché non avrebbe tenuto conto del fatto che una domanda di patrocinio, se accolta, sarebbe equiparabile, per quanto riguarda l’interruzione della prescrizione, alla proposizione dell’azione giudiziaria.
Il Tribunale avrebbe poi violato gli articoli 8 e18 della direttiva 93/42 (1), essendo partito dal presupposto che essi si escludessero a vicenda. Sarebbe piuttosto corretto ritenere che entrambe le disposizioni siano applicabili congiuntamente. Tale assunto del Tribunale non sarebbe stato inoltre sufficientemente motivato.
Il Tribunale avrebbe inoltre violato il diritto dell’Unione, non avendo a torto considerato una procedura di salvaguardia la procedura avviata dalle autorità tedesche.
La durata del procedimento della Commissione, di oltre 10 anni, costituirebbe una violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali nonché del principio di buona amministrazione. A torto ciò non sarebbe stato eccepito dal Tribunale.
Infine il procedimento dinanzi al Tribunale sarebbe viziato da errori procedurali. In tal senso, non sarebbe stati presi in considerazione diversi documenti che confermano gli argomenti del ricorrente. Allo stesso modo, sarebbero stati semplicemente tralasciati l’intervento e gli argomenti giuridici del Parlamento europeo, che il ricorrente avrebbe fatto propri.
(1) Direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 concernente i dispositivi medici; GU L 169.
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