5.5.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 135/28
Ricorso proposto il 12 marzo 2014 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-121/14)
2014/C 135/33
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: M. Holt, agente, D.J. Rhee, barrister)
Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
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Annullare l’articolo 29 e l’allegato II del regolamento (UE) n. 1316/2013 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010, nella parte in cui essi estendono oltre Londra l’iniziale corridoio 2 di cui all’allegato originario al regolamento (UE) n. 913/2010 (ora denominato corridoio del Mare del Nord — Mediterraneo); e
—
condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
L’effetto delle parti dei provvedimenti contestati di cui si chiede l’annullamento è la modifica del regolamento (UE) n. 913/2010 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo, mediante la sostituzione dei «primi corridoi merci» di cui all’allegato di tale regolamento con un elenco riveduto di «primi corridoi merci» contemplato all’allegato II del provvedimento impugnato.
L’effetto di tale modifica è, tra l’altro, di richiedere al Regno Unito di partecipare all’istituzione del corridoio merci «Mare del Nord — Mediterraneo» con l’obbligo di stabilire entro il 10 novembre 2016 delle rotte tra gli altri Stati membri sul corridoio e Londra e, entro il 20 novembre 2018, delle rotte da Londra a Glasgow, Edimburgo, Southampton e Felixstowe. Il Regno Unito non ha approvato tale estensione del corridoio iniziale contemplato nel regolamento (UE) n. 913/2010.
Il Regno Unito formula, pertanto, le suesposte conclusioni per i seguenti motivi:
a)
le estensioni dei «primi corridoi merci» realizzate dall’articolo 29 del provvedimento impugnato perseguono gli obiettivi di cui all’articolo 170 TFUE in relazione alla politica delle reti transeuropee nel settore dei trasporti. Di conseguenza, e poiché gli articoli dal 170 al 172 TFUE costituiscono lex specialis rispetto a tali provvedimenti, questi ultimi possono essere adottati solo ai sensi e in conformità a tali disposizioni;
b)
le estensioni dei «primi corridoi merci» realizzate dall’articolo 29 del provvedimento impugnato (a) sono progetti di interesse comune (ai sensi dell’articolo 171, paragrafo 1, TFUE) e (b) riguardano il territorio di ciascuno Stato membro tenuto partecipare alla loro istituzione. In considerazione di ciò, le estensioni, nella parte in cui riguardano il Regno Unito, sono state adottate in violazione del requisito dell’approvazione dello Stato membro interessato, di cui al secondo comma dell’articolo 172 TFUE;
c)
la parte dell’allegato II del provvedimento contestato che richiede al Regno Unito di partecipare all’istituzione del corridoio Mare del Nord — Mediterraneo nel proprio territorio (i) oltre Londra (ossia fino a Glasgow, Edimburgo, Felixstowe and Southampton) o (ii) nel suo complesso, è separabile dal resto dell’allegato II. Inoltre, e in ogni caso, l’allegato II nel suo complesso (e l’articolo 29) del provvedimento impugnato sono distinti e separabili dalla restante parte del regolamento.
(1) GU L 348, pag. 129.
(2) GU L 276, pag. 22.
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