24.6.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 194/11
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 21 marzo 2014 — Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino/Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno
(Causa C-131/14)
2014/C 194/13
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino
Convenuti: Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno
Questione pregiudiziale
Se i regolamenti 1047/2001 (1) e 2988/95 (2) debbano essere interpretati nel senso che è vietato e configura un abuso del diritto ed un comportamento elusivo quello dell'operatore comunitario A (Malvi sas) il quale, non disponendo di un titolo d'importazione o avendo esaurito la propria quota di contingente, acquista determinate partite di merce da altro operatore comunitario B (Tonini Roberto & C. sas), il quale le ha a sua volta acquistate dal fornitore extracomunitario (Bananaservice srl), cedute allo stato estero ad altro operatore comunitario C (L'Olivo Maria) che, possedendone i requisiti abbia ottenuto un titolo nell'ambito del contingente e, senza trasferire il proprio titolo, le ha immesse in libera pratica nella Comunità europea per cederle, una volta sdoganate ed a fronte di un'adeguata remunerazione, inferiore a quella del dazio specifico per importazioni fuori contingente, al medesimo operatore B (Tonini Roberto & C. sas) che le vende infine all'operatore A (Malvi sas).
(1) Regolamento (CE) n. 1047/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, che istituisce un regime di titoli d'importazione e di certificati d'origine e fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari per l'aglio importato dai paesi terzi (GU L 145, pag. 35).
(2) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).
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