7.7.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 212/11
Impugnazione proposta il 24 marzo 2014 dalla The Sunrider Corporation avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 23 gennaio 2014, causa T-221/12, The Sunrider Corporation/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-142/14 P)
2014/C 212/12
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: The Sunrider Corporation (rappresentanti: N. Dontas, K. Markakis, Δικηγόροι)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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dichiarare ricevibile la presente impugnazione;
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annullare parzialmente la sentenza impugnata pronunciata dal Tribunale dell’Unione europea (Terza Sezione) il 23 gennaio 2014 nella causa T-221/12, nella parte in cui ha respinto il secondo motivo (violazione dell’articolo 75, seconda frase e dell’articolo 76, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 (1) sul marchio comunitario) e il terzo motivo (violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario) dedotti dalla ricorrente nel suo ricorso del 25 maggio 2012;
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rinviare la causa al Tribunale ai fini del riesame per quanto concerne il secondo e il terzo motivo del ricorso proposto dalla ricorrente il 25 maggio 2012 e per una nuova applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario;
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condannare l’UAMI alle spese sostenute dalla ricorrente nel corso del presente procedimento d’impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea;
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condannare l’UAMI alle spese sostenute dalla ricorrente nel corso del procedimento di primo grado dinanzi al Tribunale;
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condannare l’UAMI alle spese necessarie sostenute dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo R 2401/2010-4 dinanzi alla quarta commissione di ricorso dell’UAMI.
Motivi e principali argomenti
Primo motivo: il Tribunale ha violato l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE (2) e l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004 (3) per quanto concerne la definizione e la portata del termine «medico». Il Tribunale ha ecceduto le sue competenze creando nuove definizioni giuridiche, in particolare prodotti «per uso medico nel senso ampio del termine», e ha disatteso le pertinenti definizioni di legge adottate dal legislatore dell’Unione.
Secondo motivo: il Tribunale ha violato il diritto della ricorrente a essere sentita, fondandosi ingiustificatamente su un «fatto notorio» cruciale per l’esito della controversia. Il Tribunale ha violato il diritto della ricorrente ad essere sentita concludendo, al punto 77 della sentenza impugnata, che un determinato fatto rientrava nella nozione di «fatto notorio», senza fare riferimento ad alcun elemento di prova versato agli atti a sostegno della sua conclusione e senza giustificazione quanto al motivo per cui tale fatto era stato giuridicamente qualificato come «notorio».
Terzo motivo: il Tribunale ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario in quanto: a) ha effettuato un esame e una valutazione limitati riguardo alla somiglianza degli integratori nutrizionali a base di erbe rispetto ai soli i prodotti testualmente citati nel titolo della classe 32, omettendo di esaminare in concreto se sussistesse una qualche somiglianza tra gli integratori nutrizionali a base di erbe e i restanti prodotti appartenenti alla classe 32; b) ha snaturato il contenuto della decisione impugnata sostituendo le proprie conclusioni e la propria motivazione a quelle della commissione di ricorso per quanto concerne il «pubblico di riferimento»; c) ha commesso un errore di diritto nell’esame e nella valutazione dei singoli fattori/criteri di somiglianza dei prodotti in questione, in particolare per quanto concerne (i) l’interpretazione e l’applicazione del termine «medico» rispetto alla destinazione principale degli integratori nutrizionali a base di erbe, (ii) il requisito di legge per cui la «gran parte» dei fabbricanti dei prodotti in questione debbano essere gli stessi, (iii) il criterio/standard giuridico utilizzato per la comparazione dei prodotti, (iv) il rigetto del secondo motivo del ricorso in quanto inconferente, (v) il mancato esame del fattore della «sostituibilità» e (vi) il mancato esame della natura dei prodotti oggetto della comparazione.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
(2) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67).
(3) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136, pag. 1).
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