24.6.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 194/13
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 1o aprile 2014 — AEEG/Antonella Bertazzi e a.
(Causa C-152/14)
2014/C 194/16
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrente: Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG)
Convenuti: Antonella Bertazzi, Annalise Colombo, Maria Valeria Contin, Angela Filippina Marasco, Guido Guissani, Lucia Lizzi, Fortuna Peranio
Questioni pregiudiziali
1)
Se in via di principio — in rapporto a mansioni rimaste immutate e del tutto uguali per lavoratori a tempo sia determinato che indeterminato — possa considerarsi rispondente alla clausola 4, comma 4, della direttiva 1999/70/CE (1) la disposizione nazionale (art. 75, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008) che azzera completamente le anzianità di servizio maturate presso le Autorità indipendenti con contratti di lavoro a termine, in caso di stabilizzazione in via eccezionale dei lavoratori interessati, in base a prove selettive non del tutto assimilabili al più rigoroso concorso pubblico per esami sostenuto da altri dipendenti, ma comunque conformi, in quanto legislativamente previste, all’art. 97, terzo comma, della Costituzione italiana, quale accertamento di idoneità all’esercizio delle funzioni da assegnare.
2)
a)
Se — in caso di riconosciuta non conformità della predetta normativa ai principi comunitari, per i lavoratori a tempo determinato di cui trattasi — possano individuarsi ragioni oggettive di deroga al pari trattamento, da assicurare a detti lavoratori rispetto a quelli a tempo indeterminato, per «finalità di politica sociale», in ipotesi identificabili nell’esigenza di evitare l’inserimento «a pettine» dei lavoratori stabilizzati rispetto a quelli già immessi nei ruoli per effetto della regola generale del concorso di accesso alle pubbliche amministrazioni (regola imposta — salvo deroga legislativa, come quella che nella fattispecie prevede il superamento di una mera procedura selettiva — a norma del ricordato art. 97, terzo comma, della Costituzione italiana) e se dette ragioni — alla luce di quanto già osservato dalla Corte [di giustizia dell’Unione europea] nel punto 47 della propria ordinanza in data 7 marzo 2013 [causa C-393/11] — possano ritenersi soddisfatte, sul piano della proporzionalità, con la mera assegnazione ai lavoratori precari stabilizzati di un assegno ad personam, riassorbibile e non rivalutabile, con interruzione dell’ordinario sviluppo dei livelli retributivi raggiunti e dell’accesso alla selezione per qualifiche superiori.
b)
Se, viceversa, una volta che sia comunque attestata l’idoneità allo svolgimento di determinate mansioni, le periodiche valutazioni di corretto svolgimento delle stesse, ai fini dell’assegnazione di livelli stipendiali e qualifiche superiori, con ulteriore concorso per i passaggi di carriera, possano costituire adeguato riequilibrio delle posizioni dei lavoratori stabilizzati, rispetto a quelle dei dipendenti assunti con pubblico concorso, senza che debba intervenire alcun azzeramento di anzianità e livelli retributivi a carico dei primi (peraltro in assenza di qualsiasi apprezzabile vantaggio, a favore dei secondi, nel sistema di progressione in precedenza descritto, adottato presso l’AEEG), con conseguente mancanza, nel caso di specie, di ragioni oggettive di deroga alla direttiva 1999/70/CE, nei richiesti termini di oggettività e trasparenza, da rapportare alle condizioni di lavoro in questione nel particolare contesto di riferimento.
3)
Se in ogni caso — come sembra deducibile dai punti 47 e 54 dell’ordinanza del 7 marzo 2013 — debba in effetti ammettersi il carattere sproporzionato e discriminatorio dell’integrale azzeramento delle anzianità pregresse (con conseguente, necessaria disapplicazione della normativa nazionale al riguardo dettata) — ma senza che vengano meno le postulate esigenze di tutela delle posizioni dei vincitori di concorso, fermo restando l’affidamento delle misure da adottare al riguardo al prudente apprezzamento dell’Amministrazione (sotto forma di «bonus», ovvero di titolo preferenziale da riconoscere a detti vincitori di concorso, in sede di selezione per l’accesso alle qualifiche superiori, o con altri mezzi, rientranti nei margini di discrezionalità delle autorità nazionali per l’organizzazione delle proprie amministrazioni pubbliche).
(1) Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).
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