24.6.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 194/14
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 3 aprile 2004 — Minister van Buitenlandse Zaken, altre parti: K e A
(Causa C-153/14)
2014/C 194/17
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: Minister van Buitenlandse Zaken
Altre parti: K, A
Questioni pregiudiziali
1)
a.
Se il termine «misure di integrazione» — di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251) — debba essere interpretato nel senso che le autorità competenti degli Stati membri possono esigere da un familiare di un soggiornante che detto familiare dimostri di disporre di conoscenza della lingua ufficiale di quello Stato membro ad un livello corrispondente al livello A1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue straniere moderne, nonché di una conoscenza a livello di base della società dello Stato membro medesimo, prima che dette autorità rilascino al familiare il permesso di ingresso e di soggiorno.
b
Se ai fini della risposta a detta questione sia rilevante che, anche nell’ambito dell’esame di proporzionalità quale descritto nel Libro verde della Commissione europea del 15 novembre 2011 (1) sul diritto al ricongiungimento familiare, ai sensi della normativa nazionale, che include la condizione di cui alla questione 1.a, la domanda di permesso di ingresso e soggiorno, salvo il caso in cui il familiare abbia dimostrato di non essere in grado in modo duraturo di sostenere l’esame di integrazione civica per un disturbo psichico o fisico, non viene respinta soltanto in presenza di una combinazione di circostanze del tutto eccezionali che giustifica la presunzione che il familiare non sia in grado in modo duraturo di soddisfare le condizioni di integrazione.
2.
Se, alla luce dell’esame di proporzionalità come descritto nel menzionato Libro verde, l’obiettivo della direttiva 2003/86/CE, e segnatamente l’articolo 7, paragrafo 2, osti a che le spese dell’esame, con il quale si verifica se il familiare soddisfi le menzionate condizioni di integrazione, ammontino ogni volta a EUR 350,00 per ogni volta che l’esame viene sostenuto, oltre ai costi una tantum per il pacchetto per preparare l’esame, pari a EUR 110,00
(1) COM(2011)735 def.
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