26.5.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 159/20
Impugnazione proposta il 2 aprile 2014 dalla SKW Stahl-Metallurgie Holding AG e dalla SKW Stahl-Metallurgie GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 23 gennaio 2014, causa T-384/09, SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, SKW Stahl-Metallurgie GmbH/Commissione europea
(Causa C-154/14 P)
2014/C 159/27
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, SKW Stahl-Metallurgie GmbH (rappresentanti: A. Birnstiel e S. Janka, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: Gigaset AG, Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
1.
annullare integralmente la sentenza impugnata, in quanto con la medesima sono state respinte le domande delle ricorrenti, e accogliere in toto le conclusioni presentate in primo grado;
2.
in subordine, annullare parzialmente la sentenza impugnata;
3.
in ulteriore subordine, ridurre secondo equità l’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti all’articolo 2, lettere f) e g), della decisione sanzionatoria della Commissione europea del 22 luglio 2009;
4.
in ulteriore subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale;
5.
con riferimento a ciascuna delle conclusioni da 1 a 4, condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti deducono, in sostanza, quattro motivi a sostegno della propria impugnazione.
1.
La sentenza del Tribunale è errata in diritto e deve essere annullata, poiché non tiene conto del fatto che la convenuta, nel procedimento per infrazione, ha violato diritti procedurali fondamentali delle ricorrenti, come il diritto al contraddittorio. Condividendo l’apprezzamento della convenuta, il Tribunale viola altresì il principio di proporzionalità e il divieto di valutazione anticipata delle prove.
2.
Inoltre, il Tribunale non considera il fatto che la convenuta, con la propria decisione e differenziando le ammende in base a varie categorie di responsabilità, ha applicato erroneamente l’articolo 101 TFUE e ha violato il proprio obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE, con la conseguenza che anche il Tribunale ha adottato una decisione errata in diritto per quanto riguarda l’applicazione del concetto di unità economica e la portata dell’obbligo di motivazione normativamente previsto.
3.
Con la propria sentenza, il Tribunale, confermando la decisione della convenuta, viola altresì i principi della chiarezza delle sanzioni e di individualità delle pene e delle sanzioni.
4.
Infine, le ricorrenti lamentano che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l’argomento aggiuntivo dalle medesime dedotto nel corso del procedimento fosse nuovo e quindi irricevibile, sebbene esse avessero sollevato censure corrispondenti già nel proprio ricorso in primo grado.
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