10.6.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 175/31
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 7 aprile 2014 — Grupo Itevelesa S.L. e a./Oca Inspección Técnica de Vehículos SA e a.
(Causa C-168/14)
2014/C 175/39
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Grupo Itevelesa S.L., Applus Iteuve Technology, Certio ITV S.L. e Asistencia Técnica Industrial SAE
Resistenti: Oca Inspección Técnica de Vehículos SA e Generalidad de Cataluña
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera [d)], della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (1), escluda dall’ambito di applicazione di quest’ultima le attività di controllo tecnico di veicoli (CTV) quando sono realizzate, conformemente alle norme nazionali, da entità commerciali private sotto la vigilanza dell’amministrazione di uno Stato membro.
2)
In caso di risposta negativa alla precedente questione (cioè qualora le attività di CTV rientrassero, in linea di principio, nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE), se si possa applicare la causa di esclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera i), di tale direttiva per il fatto che le entità private prestatrici del servizio hanno la facoltà di decidere, come misura precauzionale, il blocco dei veicoli che presentino carenze di sicurezza tali che la loro circolazione comporterebbe un pericolo imminente.
3)
Qualora la direttiva 2006/123/CE fosse applicabile alle attività di CTV, se la sua interpretazione congiunta a quella dell’articolo 2 della direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (2) (o dell’analoga disposizione della precedente direttiva 96/96/CE), consenta in ogni caso di assoggettare tali attività a previa autorizzazione amministrativa. Se le affermazioni contenute nel punto 26 della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 22 ottobre 2009 (causa C-438/08) (3) siano rilevanti ai fini della risposta.
4)
Se risulti compatibile con gli articoli 10 e 14 della direttiva 2006/123/CE, ed eventualmente, qualora tale direttiva non fosse applicabile, con l’articolo 43 del Trattato CE (divenuto articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), una normativa nazionale che subordina il numero di autorizzazioni per lo stabilimento di centri di CTV al contenuto di un piano territoriale nel quale, come motivi di giustificazione della restrizione quantitativa, figurano gli obiettivi di garantire la copertura territoriale adeguata, di assicurare la qualità del servizio e di promuovere la concorrenza tra gli operatori, includendo a tal fine elementi di programmazione economica.
(1) GU L 376, pag. 36.
(2) GU L 141, pag. 12.
(3) EU:C:2009:651.
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