16.6.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 184/18
Impugnazione proposta l’8 aprile 2014 dalla European Dynamics Belgium SA e a. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 29 gennaio 2014, causa T-158/12, European Dynamics Belgium e a./EMA
(Causa C-173/14 P)
2014/C 184/22
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrenti: European Dynamics Belgium SA, European Dynamics Luxembourg SA, Εvropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics UK Ltd (rappresentante: V. Christianos, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per i medicinali (EMA)
Conclusioni delle ricorrenti
—
annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-158/12 del 29 gennaio 2014 e rinviare la causa al Tribunale ai fini della decisione;
—
condannare l’EMA alle spese.
Motivi e principali argomenti
1.
Le ricorrenti sostengono che la sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2014, nella causa T-158/12, contiene valutazioni giuridiche che violano manifestamente norme di diritto dell’Unione e che vengono contestate nell’atto d’impugnazione.
2.
Secondo le ricorrenti la sentenza impugnata deve essere annullata a causa di manifesti errori di valutazione, di uno snaturamento delle loro argomentazioni, di un errore di motivazione nonché di un’erronea interpretazione e applicazione del diritto dell’Unione.
3.
In particolare le ricorrenti fanno valere quattro motivi di annullamento:
—
Il primo motivo riguarda il nuovo criterio di aggiudicazione aggiunto durante la gara d’appalto sebbene non fosse stato previsto dalle specifiche tecniche. Quanto a detto motivo, le ricorrenti fanno valere uno snaturamento del motivo di annullamento e delle argomentazioni che avevano invocato nelle loro memorie nonché un difetto di motivazione.
—
Il secondo motivo riguarda la valutazione di un criterio di selezione qualitativa come criterio di attribuzione. In merito a tale motivo, le ricorrenti fanno valere un errore di valutazione, un’erronea interpretazione e applicazione del diritto dell’Unione nonché un difetto di motivazione.
—
Il terzo motivo riguarda la valutazione dell’esperienza acquisita nell’ambito di contratti precedenti con la medesima amministrazione aggiudicatrice. Per quanto riguarda detto motivo, le ricorrenti invocano un’erronea interpretazione e applicazione del diritto dell’Unione, un errore di valutazione e un difetto di motivazione.
—
Il quarto motivo riguarda la valutazione di un criterio per il quale non era possibile una classificazione oggettiva. Per quanto attiene a detto motivo, le ricorrenti fanno valere un manifesto errore di valutazione, un’erronea interpretazione e applicazione del diritto dell’Unione e un difetto di motivazione.
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