16.6.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 184/19
Ricorso proposto l’11 aprile 2014 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-180/14)
2014/C 184/23
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e M. van Beek)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
—
dichiarare che, non avendo previsto e/o applicato un orario di lavoro settimanale massimo non superiore a 48 ore e non avendo garantito un periodo minimo giornaliero e settimanale di riposo né un periodo di riposo compensativo immediatamente successivo alle ore lavorative che si presumono da compensare, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma degli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88/CE (1);
—
condannare la Repubblica ellenica alle spese.
Motivi e principali argomenti
1.
La direttiva 2003/88 ha stabilito norme minime comuni per l’organizzazione dell’orario di lavoro allo scopo di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori con la previsione di un limite massimo per l’orario di lavoro medio settimanale (articolo 6) e di un periodo minimo giornaliero e settimanale di riposo (articoli 3, 5 e 6 della medesima direttiva).
2.
La Grecia ha recepito la direttiva nel diritto interno, anche per i medici impiegati presso i servizi sanitari pubblici, con decreto del Presidente della Repubblica n. 88/1999. Per quanto riguarda i medici in formazione, la Grecia ha poi recepito la direttiva con decreto del Presidente della Repubblica n. 76/2005.
3.
Tuttavia, in seguito la Grecia ha adottato una serie di provvedimenti legislativi che hanno sospeso l’applicazione delle norme di recepimento in relazione ai medici salariati e ai medici in formazione dei servizi sanitari pubblici.
4.
Inoltre, dalle denunce presentate alla Commissione da dieci diverse federazioni di medici greci risulta che tali lavoratori erano obbligati in base alla normativa nazionale, ma anche nella prassi, a lavorare in media da 60 a 72 ore alla settimana (medici salariati) e da 71 a 93 ore (medici in formazione). In modo regolare, venivano altresì obbligati a lavorare ininterrottamente fino a 32 ore nei luoghi di lavoro.
5.
In seguito, è stato concluso un contratto collettivo di lavoro e sono state emanate le leggi nn. 37542009 e 3868/2010, che riprendono le disposizioni di detto contratto collettivo. La legge nazionale ha continuato a non stabilire un limite effettivo all’orario massimo durante il quale i predetti lavoratori possono essere obbligati a lavorare in quanto, fatta eccezione per il servizio ordinario, prevede che «i medici ospedalieri del sistema sanitario nazionale, i medici universitari e i medici in fase di specializzazione effettuano le guardie indispensabili per il regolare funzionamento degli ospedali e dei centri sanitari».
6.
Inoltre, affinché tali disposizioni si applichino anche nella prassi, non viene garantito il periodo minimo di riposo giornaliero e settimanale, poiché, da un lato, non sono riconosciute come tempo di lavoro tutte le tipologie di guardia e, dall’altro, non vengono istituiti periodi equivalenti di riposo compensativo, da effettuarsi immediatamente dopo il tempo supplementare di lavoro che si presume da compensare.
7.
La normativa e la prassi di cui sopra si discostano gravemente dai requisiti minimi imposti dalla direttiva e costituiscono una violazione degli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88.
(1) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pagg. da 9 a 19).
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