7.7.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 212/16
Impugnazione proposta il 14 aprile 2014 dall’ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. e altri avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 29 gennaio 2014, causa T-528/09, Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-186/14 P)
2014/C 212/18
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Benteler Deutschland GmbH, già Benteler Stahl//Rohr GmbH, Ovako Tube & Ring AB, Rohrwerk Maxhütte GmbH, TMK-Artrom SA, Silcotub SA, Dalmine SpA, Tubos Reunidos, SA, Vallourec Oil and Gas France, già Vallourec Mannesmann Oil & Gas France, Vallourec Tubes France, già V & M France, Vallourec Deutschland GmbH, già V & M Deutschland GmbH, voestalpine Tubulars GmbH, Železiarne Podbrezová a.s. (rappresentanti: Dr G. Berrisch, Rechtsanwalt, B. Byrne, Solicitor)
Altre parti nel procedimento: Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2014 nella causa T-528/09;
—
respingere la prima parte del terzo motivo di ricorso in primo grado;
—
rinviare la causa dinanzi al Tribunale per la restante parte del ricorso;
—
ordinare alla Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd di pagare i costi sostenuti dalle ricorrenti per la presente impugnazione e per il procedimento nella causa T-528/09 dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso tre errori di diritto.
In primo luogo, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente l’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base (1) nel ritenere che le istituzioni non fossero autorizzate a tenere conto del fatto che la situazione della domanda insolitamente elevata sarebbe probabilmente cessata e che in una situazione di domanda «normale» i concreti effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping sarebbero emersi, nonché nel ritenere che le istituzioni avrebbero attribuito gli effetti di una contrazione della domanda alle importazioni oggetto di dumping.
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe applicato erroneamente l’articolo 3, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e violato l’articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento, annullando il regolamento impugnato (2) in ragione del fatto che le previsioni della Commissione nel regolamento provvisorio sul probabile sviluppo dei volumi e dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping non sarebbero state pienamente in linea con i dati successivi al periodo dell’inchiesta.
In terzo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che le conclusioni delle istituzioni fossero viziate da un errore manifesto di valutazione e non avrebbe rispettato i limiti del sindacato giurisdizionale.
(1) Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, GU L 56, pag. 1; sostituito dal regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (versione codificata), GU L 343, pag. 51
(2) Regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, GU L 262, pag. 19
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