30.6.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 202/12
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cipro) il 16 aprile 2014 — Bogdan Chain/Atlanco LTD
(Causa C-189/14)
2014/C 202/14
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Tribunale Distrettuale di Nicosia)
Parti
Attore: Bogdan Chain
Convenuta: Atlanco LTD
Questioni pregiudiziali
1)
Se il fatto che la sfera di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 883/2004 (1) e dell’articolo 14, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di applicazione n. 987/2009 (2) comprenda la «persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri» vada interpretato nel senso che è compresa anche l’ipotesi [Or. 2] di una persona la quale presti servizio, in base a un contratto con un unico datore di lavoro stabilito in uno Stato membro dell’UE, in due altri Stati membri dell’UE, sebbene:
i.
il secondo Stato membro in cui la persona lavorerà non sia ancora stato definito né potrebbe essere previsto al momento della domanda di emissione del modulo Α1 in ragione della particolare natura del lavoro — attività temporanea dei lavoratori, per periodi brevi, in diversi Stati membri dell’Unione europea
o
ii.
la durata dell’attività nel primo e/o nel secondo Stato membro non possa ancora essere determinata o non sia prevedibile in ragione della particolare natura del lavoro — attività temporanea dei lavoratori, per periodi brevi, in diversi Stati membri dell’Unione europea.
2)
In caso di risposta affermativa alle domande di cui al precedente punto 1, se l’articolo 14, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di applicazione n. 987/2009 possa essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/2004, l’espressione «persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri» si riferisce anche all’ipotesi in cui risultino periodi di inattività tra due lavori per i quali sia stato assunto l’impegno in diversi Stati membri, per la cui durata il lavoratore continui ad essere inquadrato dallo stesso contratto di lavoro.
3)
In caso di risposta affermativa alle domande di cui al precedente punto 1, se il fatto che lo Stato membro competente non emetta il modulo A1 osti all’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/2004.
4)
Se gli articoli 16, paragrafo 5, e/o 20, paragrafo 1, o qualsivoglia altro articolo del regolamento di attuazione n. 987/2009 impongano l’obbligo, in capo allo Stato membro, sul fondamento di una decisione interlocutoria dello Stato membro di residenza circa la legge applicabile, di emettere il modulo A1 d’ufficio, senza che il datore di lavoro interessato debba presentare apposita domanda allo Stato membro competente.
(1) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pagg. 1-123).
(2) Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284, pagg. 1-42).
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