7.7.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 212/17
Impugnazione proposta il 15 aprile 2014 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 29 gennaio 2014, causa T-528/09, Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-193/14 P)
2014/C 212/19
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, B. O'Connor, Solicitor, S. Gubel, avocat)
Altre parti nel procedimento: Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, Commissione Europea, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Benteler Deutschland GmbH, già Benteler Stahl//Rohr GmbH, Ovako Tube & Ring AB, Rohrwerk Maxhütte GmbH, Dalmine SpA, Silcotub SA, TMK-Artrom SA, Tubos Reunidos, SA, Vallourec Oil and Gas France, già Vallourec Mannesmann Oil & Gas France, Vallourec Tubes France, già V & M France, Vallourec Deutschland GmbH, già V & M Deutschland GmbH, voestalpine Tubulars GmbH, Železiarne Podbrezová a.s.
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 29 gennaio 2014 nella causa T-528/09, Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea;
—
respingere la prima parte del terzo motivo di ricorso addotto dalle ricorrenti in primo grado, in quanto infondata in diritto;
—
rinviare la causa dinanzi al Tribunale ai fini del riesame dei restanti motivi di ricorso in primo grado nei limiti in cui i fatti non sono stati accertati dal Tribunale;
—
ordinare alla Hubei di pagare i costi sostenuti dal Consiglio in primo grado e in appello.
Motivi e principali argomenti
Il Consiglio sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata per i seguenti motivi:
—
in primo luogo, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base (1) e distorto il senso evidente degli elementi di prova dinanzi a sé, in quanto avrebbe effettuato una valutazione selettiva e incompleta dei fattori richiesti dalla legge per stabilire che l’industria dell’Unione si trovava in una situazione di vulnerabilità alla fine del PI;
—
in secondo luogo, il Tribunale avrebbe interpretato e poi applicato erroneamente l’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base in relazione al previsto crollo della domanda;
—
in terzo luogo, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente l’articolo 3, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base relativamente all’analisi della minaccia di pregiudizio;
—
in quarto luogo, il Tribunale avrebbe ecceduto le sue competenze, in quanto avrebbe sostituito la propria valutazione dei fattori economici in esame a quella delle istituzioni dell’Unione.
(1) Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, GU L 56, pag. 1; sostituito dal regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (versione codificata), GU L 343, pag. 51
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