7.7.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 212/18
Ricorso proposto il 24 aprile 2014 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-205/14)
2014/C 212/20
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra, Andrade e F. Wilman, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
—
dichiarare che la Repubblica portoghese, non garantendo l’indipendenza funzionale e finanziaria dell’ente coordinatore delle bande orarie, è venuta meno agli obblighi cui è soggetta ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 95/93 (1);
—
condannare la Repubblica portoghese alle spese.
Motivi e principali argomenti
In Portogallo l’ente coordinatore delle bande orarie è l’ANA, la quale, essendo una società commerciale privata di gestione aeroportuale, non soddisfa i requisiti di indipendenza previsti dal regolamento (CEE) n. 95/93.
Poiché la divisione di coordinamento nazionale Slots fa parte dell’ANA, in quanto dipende esclusivamente da questa, non si configura l’indipendenza funzionale e finanziaria richiesta dalla normativa dell’Unione.
(1) Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità
Full & Egal Universal Law Academy