25.8.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 282/17
Impugnazione proposta il 7 maggio 2014 dalla Lidl Stiftung & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 27 febbraio 2014, causa T-226/12, Lidl Stiftung & Co. KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-224/14 P)
2014/C 282/23
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (rappresentanti: M. Wolter, M. Kefferpütz, A. K. Marx, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2014 (causa T-226/12);
—
qualora l’impugnazione fosse dichiarata fondata, annullare la decisione della prima commissione di ricorso del 21 marzo 2012 (R 2380/2010-1) conformemente alle conclusioni del ricorso dinanzi al Tribunale;
—
condannare l’UAMI, in quanto convenuto dinanzi al Tribunale, alle spese sostenute nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale e del procedimento d’impugnazione.
Motivi e principali argomenti
Con la sua impugnazione, la Lidl Stiftung & Co. KG deduce tre motivi diretti contro la sentenza impugnata:
1)
violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento sul marchio comunitario (1) e della regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione (2), in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario, in quanto il Tribunale ha interpretato erroneamente le condizioni per la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore ai sensi di tali disposizioni;
2)
violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento sul marchio comunitario, in quanto il Tribunale ha interpretato erroneamente le condizioni che consentono di considerare che l’uso del marchio anteriore in una forma diversa da quella con cui il marchio è stato registrato costituisce un uso effettivo ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario;
3)
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario, in quanto il Tribunale ha interpretato erroneamente le condizioni per valutare il rischio di confusione.
I principali argomenti possono essere riassunti come segue.
Per quanto riguarda il primo motivo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che la commissione di ricorso aveva correttamente considerato tre fotografie prive di data e alcune fatture come elementi di prova concreti e oggettivi, sufficienti a dimostrare l’uso effettivo del marchio anteriore, in particolare per quanto attiene alla natura dell’uso.
Per quanto riguarda il secondo motivo, il Tribunale ha trascurato la natura di eccezione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio comunitario, che richiede, per ragioni di certezza del diritto e di prevedibilità, un’interpretazione rigorosa e restrittiva e una valutazione di tutti gli elementi del marchio nella forma con cui è stato registrato. Il Tribunale ha quindi commesso un errore di diritto confermando l’accertamento della commissione di ricorso secondo la quale la forma utilizzata dal marchio costituiva un uso effettivo poiché essa non modificava il carattere distintivo del marchio anteriore nella forma con cui esso è stato registrato, in quanto la commissione di ricorso non ha preso in considerazione tutti gli elementi del marchio anteriore.
Per quanto concerne il terzo motivo, il Tribunale ha interpretato erroneamente l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario, in quanto, nel valutare le conclusioni della commissione di ricorso per quanto concerne la somiglianza tra i segni e il rischio di confusione, non ha preso adeguatamente in considerazione il fatto che, in primo luogo, il grado di attenzione del pubblico di riferimento è piuttosto elevato, in secondo luogo, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutto e non procede ad analizzarne i vari dettagli e, in terzo luogo, solo se tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili la valutazione della somiglianza può essere effettuata sulla sola base dell’elemento dominante. Se questi aspetti fossero stati correttamente presi in considerazione, il Tribunale non avrebbe potuto concludere nel senso dell’esistenza di un rischio di confusione.
Poiché la sentenza impugnata non è quindi conforme alle disposizioni del regolamento sul marchio comunitario, la Lidl Stiftung & Co. KG ne chiede l’annullamento.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).
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