7.7.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 212/19
Impugnazione proposta il 7 maggio 2014 da LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co., Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 febbraio 2014, causa T-128/11, LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co., Ltd/Commissione europea
(Causa C-227/14 P)
2014/C 212/22
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co., Ltd (rappresentanti: avv.ti A. Winckler e F.-C. Laprévote)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
—
annullare parzialmente la sentenza del Tribunale nella causa T-128/11 nella parte in cui respinge la loro domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione dell’8 dicembre 2010, nel caso COMP/39.309;
—
alla luce degli elementi di cui dispone, annullare parzialmente la decisione della Commissione, e ridurre l’importo delle ammende fissato in tale decisione; a sostegno di tale domanda, la LG Display produce nell’allegato A.2. una tabella con il calcolo dell’ammenda in varie fattispecie. La LG Display indica, rispettosamente, che la Corte dispone di sufficienti informazioni al riguardo per esercitare la sua competenza estesa al merito;
—
condannare la Commissione all’insieme delle spese sostenute dalla LG Display nell’ambito del presente procedimento; e
—
adottare ogni altra misura che la Corte ritenga opportuna.
Motivi e principali argomenti
Con il suo primo motivo, la LG Display contesta la conclusione del Tribunale secondo cui la Commissione ha legittimamente incluso le vendite della LG Display alle sue società controllanti LGE e Philips nel valore delle vendite per calcolare l’ammenda della LG Display. Tale motivo è suddiviso in due parti. In primo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto, non ha fornito una motivazione adeguata, ha manifestamente travisato gli elementi probatori, ha violato i diritti della difesa della LG Display e non ha esercitato la sua competenza estesa al merito, ritenendo che la Commissione possa includere le vendite interne nel valore delle vendite al fine di calcolare l’importo dell’ammenda, semplicemente in quanto tali vendite hanno avuto luogo su un mercato interessato dal cartello al quale ha partecipato la LG Display. In secondo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto, non ha fornito una motivazione adeguata, ha manifestamente travisato gli elementi di prova e ha violato i diritti della difesa della LG Display confermando la constatazione della Commissione secondo cui il cartello ha effettivamente inciso sulle vendite interne.
Con il suo secondo motivo, la LG Display contesta la conclusione del Tribunale secondo cui la Commissione ha giustamente rifiutato di concedere alla LG Display un’immunità parziale dalle ammende per l’anno 2005. Tale motivo è suddiviso in due parti. In primo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto sostanziale e non ha fornito una motivazione adeguata concedendo al richiedente la piena immunità una posizione privilegiata per quanto attiene all’immunità parziale. In secondo luogo, il Tribunale ha manifestamente snaturato gli elementi probatori e ha commesso un errore di diritto sostanziale rifiutando di concedere un’immunità parziale dalle ammende alla LG Display per il periodo a partire dal 26 agosto 2005, data dopo la quale la Commissione non disponeva di elementi probatori, forniti dal richiedente l’immunità, a dimostrazione della partecipazione ininterrotta della LG Display al cartello.
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