21.7.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 235/9
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) il 13 maggio 2014 — Safe Interenvios, S.A./Liberbank, S.A., e altri
(Causa C-235/14)
2014/C 235/13
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Barcelona
Parti
Ricorrente: Safe Interenvios, S.A.
Convenuti: Liberbank, S.A., Banco de Sabadell, S.A. e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Questioni pregiudiziali
1)
Sull’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2005/60/CE (1)
a.
Se, in combinato disposto con l’articolo 7 della direttiva in parola, il legislatore comunitario abbia voluto stabilire una vera e propria deroga alla possibilità che gli enti creditizi possano adottare obblighi di adeguata verifica della clientela quando i clienti siano istituti di pagamento, a loro volta soggetti al proprio sistema di vigilanza, oppure una semplice autorizzazione alla deroga.
b.
Se, in combinato disposto con l’articolo 5 della summenzionata direttiva, il legislatore nazionale possa trasporre la deroga di cui alla norma citata in termini diversi dal suo proprio contenuto.
c.
Se la deroga di cui all’articolo 11, paragrafo 1, possa essere applicata anche agli obblighi rafforzati di verifica nelle stesse condizioni in cui si applica agli obblighi di adeguata verifica.
2)
In subordine, qualora la risposta alle questioni precedenti deponga a favore della possibilità degli enti creditizi di poter adottare obblighi di adeguata verifica e obblighi rafforzati di verifica nei confronti degli istituti di pagamento:
a.
Fino a quale limite si estenda la possibilità per gli enti creditizi di vigilare sull’attività degli istituti di pagamento; se tali enti possano ritenersi autorizzati, ai sensi della direttiva 2005/60/CE, a vigilare sulle procedure e sugli obblighi di adeguata verifica applicati a loro volta dagli istituti di pagamento o se tale potere spetti esclusivamente alle autorità pubbliche contemplate dalla direttiva 2007/64/CE (2), nella fattispecie, il Banco de España.
b.
Se l’applicazione di tale potere di adottare misure da parte degli enti creditizi richieda una giustificazione speciale deducibile dagli atti dell’istituto di pagamento o se essa possa essere adottata con carattere generale, per il semplice fatto che l’istituto di pagamento esercita un’attività a rischio come quella del trasferimento di rimesse verso l’estero.
c.
Qualora si ritenesse necessaria una giustificazione specifica affinché gli enti creditizi possano adottare obblighi di verifica nei confronti degli istituti di pagamento:
i.
Quali siano i comportamenti rilevanti cui l’istituto bancario deve prestare attenzione per adottare obblighi di verifica.
ii.
Se possa ritenersi l’ente creditizio dotato del potere di valutare, a tal fine, gli obblighi di adeguata verifica applicati dall’istituto di pagamento nelle sue procedure.
iii.
Se l’uso di questo potere richieda che l’istituto bancario abbia potuto rilevare nell’operato dell’istituto di pagamento una condotta tale da destare sospetti di collaborazione nelle attività di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.
3)
Inoltre, qualora si ritenesse che gli enti creditizi possano adottare obblighi rafforzati di verifica nei confronti degli istituti di pagamento:
a.
Se, tra tali obblighi, possa essere ravvisato quello di imporre a detti istituti la trasmissione dei dati concernenti l’identità di tutti i clienti da cui provengono i fondi trasferiti, nonché l’identità dei destinatari.
b.
Se sia conforme alla direttiva 95/46/CE (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la circostanza che gli istituti di pagamento debbano comunicare i dati della propria clientela agli enti creditizi con i quali sono tenuti a operare e con i quali, nel contempo, concorrono sul mercato.
(1) Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309, pag. 15).
(2) Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319, pag. 1).
(3) GU L 281, pag. 31.
Full & Egal Universal Law Academy