7.7.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 212/22
Ricorso proposto il 12 maggio 2014 — Commissione europea/Irlanda
(Causa C-236/14)
2014/C 212/25
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, K. Herrmann, L. Armati, agenti)
Convenuta: Irlanda
Conclusioni della ricorrente
—
dichiarare che l’Irlanda, non avendo provveduto all’emanazione di disposizioni di trasposizione delle definizioni di cui all’articolo 2, lettere f), h), m), n) e o), e dei requisiti di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 4, all’articolo 5, all’articolo 13, paragrafo 1, lettere da a) a e), all’articolo 15, paragrafo 6, lettera e), all’articolo 16, paragrafi 1,3, 5, 6, 7, seconda frase, e 8, all’articolo 17, paragrafi da 1 a 5, all’articolo 17, paragrafo 6, relativamente ai bioliquidi, all’articolo 17, paragrafo 8, all’articolo 18, paragrafi 1 e 3, relativamente ai bioliquidi, all’articolo 18, paragrafo 7, all’articolo 19, paragrafi 1 e 3, all’articolo 21, paragrafo 1, seconda frase, e agli allegati da II a V e VII della direttiva 2009/28/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE o, in ogni caso, non avendo provveduto a notificare tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno ai propri obblighi ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva;
—
infliggere all’Irlanda ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE una penalità di importo pari a EUR 25 447,50 al giorno, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza della Corte, da versare sul conto delle risorse proprie dell’Unione, per non aver adempiuto l’obbligo di notificare le misure di trasposizione di una direttiva adottate mediante una procedura legislativa; e
—
condannare l’Irlanda alle spese.
Motivi e principali argomenti
Il termine di trasposizione della direttiva è scaduto il 5 dicembre 2010.
(1) GU L 140, pag. 16.
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