8.9.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 303/9
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Mannheim (Germania) il 19 maggio 2014 — Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH/Firma Gerhard und Jürgen Vogel GbR, Jürgen Vogel und Gerhard Vogel
(Causa C-242/14)
2014/C 303/12
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Mannheim
Parti
Ricorrente: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH
Resistenti: Firma Gerhard und Jürgen Vogel GbR, Jürgen Vogel und Gerhard Vogel
Questioni pregiudiziali
—
Se un agricoltore il quale, non avendo stipulato a riguardo alcun accordo contrattuale con il titolare della privativa per ritrovati vegetali, abbia utilizzato materiale di moltiplicazione di una varietà protetta ottenuto mediante riutilizzo del prodotto del raccolto, sia tenuto al pagamento di un’equa compensazione ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94 (1) del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali e — qualora agisca deliberatamente o per negligenza — al risarcimento del danno per la violazione della privativa ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, del medesimo regolamento, già per il fatto che, al momento in cui utilizza effettivamente il prodotto del raccolto ai fini di moltiplicazione in campo, non ha ancora adempiuto all’obbligo di corrispondere un’equa remunerazione (canone per il riutilizzo) secondo quanto previsto dall’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento citato, in combinato disposto con gli articoli 5 e seguenti del regolamento (CE) n. 1768/95 (2) della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2100/94.
—
Nell’ipotesi in cui la prima questione debba essere risolta nel senso che l’agricoltore può ancora adempiere all’obbligo ad esso incombente di corrispondere un equo canone per il riutilizzo anche dopo l’effettivo utilizzo del prodotto del raccolto ai fini di moltiplicazione in campo: se le disposizioni citate siano da interpretarsi nel senso che stabiliscono un termine entro cui l’agricoltore, che abbia utilizzato materiale di moltiplicazione di una varietà protetta ottenuto mediante riutilizzo del prodotto del raccolto, debba adempiere all’obbligo ad esso incombente di corrispondere un equo canone per il riutilizzo, in modo tale che quest’ultimo sia da considerarsi «autorizzato» ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2100/94, in combinato disposto con l’articolo 14 del regolamento stesso.
(1) GU L 227, pag. 1.
(2) GU L 173, pag. 14.
Full & Egal Universal Law Academy