14.7.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 223/10
Impugnazione proposta il 22 maggio 2014 dalla HeidelbergCement AG avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 marzo 2014, causa T-302/11, HeidelbergCement AG/Commissione europea
(Causa C-247/14 P)
2014/C 223/15
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: HeidelbergCement AG (rappresentanti: avv.ti U. Denzel, C. von Köckritz, P. Pichler)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
1.
annullare la sentenza impugnata;
2.
dichiarare nulla la decisione della Commissione del 30 marzo 2011 (COMP/39520 — Cemento e prodotti affini, C(2011) 2361) definitivo, ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE, nella parte in cui riguarda la ricorrente;
3.
in subordine al n. 2, rinviare la causa al Tribunale affinché decida in accordo con la valutazione giuridica contenuta nella sentenza della Corte;
4.
in ogni caso, condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente nei procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale del 14 marzo 2014 nella causa T-302/11. La sentenza è stata notificata alla ricorrente il 14 marzo 2014. Nella sentenza il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione della Commissione del 30 marzo 2011, caso COMP/39520 — Cemento e prodotti affini, C(2011) 2361 definitivo.
La ricorrente deduce in tutto sette motivi.
In primo luogo, il Tribunale non avrebbe esaminato in maniera sufficiente e avrebbe applicato in modo erroneo i requisiti relativi alla determinazione dello scopo della richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 (1). Esso non avrebbe individuato in maniera sufficiente il senso della decisione di richiesta di informazioni e avrebbe frainteso i requisiti dell’obbligo di motivazione della Commissione.
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, avendo presupposto che i requisiti dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296, paragrafo 2, TFUE possano essere limitati dall’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003. Per tale motivo il Tribunale avrebbe omesso di esaminare nella fattispecie la censura relativa alla carenza di motivazione per quanto attiene alla scelta della decisione di richiesta di informazioni. Il Tribunale non avrebbe esaminato in modo sufficiente nemmeno la censura relativa alla carenza di motivazione della fissazione del termine. Esso motiverebbe la propria decisione con un testo identico che sarebbe stato concepito per un procedimento parallelo e per una censura, di contenuto diverso, addotta in quest’ultimo.
In terzo luogo, il Tribunale non avrebbe esaminato in modo sufficiente la «necessità» ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, frase 1, del regolamento n. 1/2003, avendo ritenuto superflua una prova circostanziata dell’insieme degli indizi da parte della Commissione. Esso avrebbe inoltre posto requisiti erronei per la relazione tra il sospetto motivato e la necessità delle informazioni richieste. Avrebbe anche interpretato erroneamente l’articolo 18, paragrafo 3, frase 1, del regolamento n. 1/2003, poiché non avrebbe ritenuto necessario un esame dell’idoneità delle informazioni richieste. Ciò avrebbe inoltre l’effetto di svuotare di contenuto il diritto di presentare ricorso di cui all’articolo 18, paragrafo 3, frase 3, del regolamento n. 1/2003.
In quarto luogo, il Tribunale avrebbe a torto considerato l’articolo 18, paragrafo 3, frase 1, del regolamento n. 1/2003 quale base giuridica per la richiesta della Commissione di preparare, raccogliere ed elaborare informazioni che non sarebbero state disponibili presso la ricorrente nella forma richiesta.
In quinto luogo, il Tribunale avrebbe respinto la censura relativa all’eccessiva brevità del termine per la risposta unicamente a motivo del potere economico della ricorrente considerato in astratto e pertanto con una motivazione insufficiente ed inconsistente.
In sesto luogo, il Tribunale non avrebbe rispettato il grado di determinazione degli atti di diritto dell’Unione, avendo ritenuto sufficientemente determinata la decisione di richiesta di informazioni sebbene esso stesso avesse stabilito che le domande in essa contenute erano formulate in modo vago. Avrebbe inoltre omesso di esaminare le specifiche censure relative alla mancanza di determinazione e svuotato di contenuto il diritto di presentare ricorso (cfr. articolo 18, paragrafo 3, frase 3, del regolamento n. 1/2003).
In settimo luogo, il Tribunale avrebbe violato i diritti della difesa della ricorrente, avendo ritenuto che quest’ultima fosse tenuta a realizzare valutazioni che potessero essere utilizzate dalla Commissione nell’ambito di un’analisi economica per provare una presunta infrazione contro la normativa antitrust dell’Unione.
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).
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