14.7.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 223/11
Impugnazione proposta il 23 maggio 2014 dalla Schwenk Zement KG avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 marzo 2014, nella causa T-306/11, Schwenk Zement KG/Commissione europea
(Causa C-248/14 P)
2014/C 223/16
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Schwenk Zement KG (rappresentanti: M. Raible e S. Merz, Rechtsanwälte
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
1.
annullare la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 marzo 2014 nella causa T-306/11, nella parte in cui il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente;
2.
annullare in toto la decisione C (2011) 2367 def. della Commissione, del 30 marzo 2011, nel procedimento COMP/39520 — Cemento e prodotti collegati ai sensi dell‘articolo 263, paragrafo 4, TFUE, nella parte relativa alla ricorrente;
3.
in subordine rispetto alla domanda di cui al punto 2, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci conformemente alla valutazione giuridica contenuta nella sentenza della Corte;
4.
in ogni caso, condannare la Commissione alle spese sopportate dalla ricorrente per i procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte.
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione è proposta avverso la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (in prosieguo: il «Tribunale») del 14 marzo 2014 nella causa T-306/11, nella parte in cui non accoglie le domande della ricorrente. La sentenza è stata notificata alla SCHWENK Zement AG il 14 marzo 2014. Nella sentenza il Tribunale ha accolto parzialmente e parzialmente respinto il ricorso della ricorrente avverso la decisione C (2011) 2367 def. della Commissione, del 30 marzo 2011 relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 (1) del Consiglio (Caso 39520 — Cemento e prodotti collegati) .
La ricorrente fa valere tre motivi:
In primo luogo, la ricorrente lamenta che il Tribunale, nel valutare l‘intervento della Commissione, ha violato il principio di proporzionalità. Il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione in quanto non ha rispettato la gerarchia intrinseca al principio di proporzionalità, consistente nell'adottare la misura più clemente, in caso di dubbio tra due misure a disposizione. Il Tribunale avrebbe ritenuto ricevibile un’azione diretta nei confronti della ricorrente in vista di una richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 solo sulla base della migliore garanzia di ottenere informazioni. Tale circostanza non soddisfa il principio di proporzionalità.
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe effettuato solo un’analisi insufficiente del caso singolo e non avrebbe perciò preso in considerazione gli elementi dedotti dalla ricorrente. Il Tribunale non avrebbe valutato il caso singolo e non avrebbe tenuto conto delle specifiche circostanze relative alla ricorrente. Inoltre, il Tribunale si riferirebbe a una pluralità di produttori di cemento.
In terzo luogo, la ricorrente contesta che il Tribunale abbia ritenuto sufficienti, in contrasto con l’obbligo di motivazione, le spiegazioni formali della Commissione. Il Tribunale violerebbe l’obbligo di motivazione da due punti di vista. In primo luogo, avrebbe disconosciuto i requisiti dell’obbligo di motivazione degli atti della Commissione risultanti dall’articolo 296, paragrafo 2, TFUE e dall’articolo 18, del regolamento n. 1/2003. In secondo luogo, il Tribunale non avrebbe rispettato le prescrizioni sull’obbligo di motivazione da esso stesso enunciate. Infine, tale valutazione del Tribunale condurrebbe ad una mancanza di possibilità di controllo del rispetto del principio di proporzionalità. Se la sentenza del Tribunale avesse una tale consistenza, del principio di proporzionalità con riguardo alle misure d’indagine ai sensi dell’articolo 18 del regolamento n. 1/2003, resterebbe solo un involucro vuoto.
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003, del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato; GU L 1, pag. 1.
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