25.8.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 282/20
Impugnazione proposta il 30 maggio 2014 da Buzzi Unicem SpA avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 marzo 2014, causa T-297/11, Buzzi Unicem SpA/Commissione europea
(Causa C-267/14 P)
2014/C 282/26
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Buzzi Unicem SpA (rappresentanti: C. Osti, A. Prastaro e A. Sodano, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
Annullare in tutto o in parte la sentenza impugnata e conseguentemente:
—
annullare interamente la decisione impugnata per assenza o insufficienza della motivazione e conseguente violazione del diritto di difesa della Società nonché del principio di buona amministrazione;
—
annullare interamente la decisione impugnata per eccesso e sviamento di potere con conseguente inversione dell'onere della prova;
—
annullare interamente o parzialmente la decisione impugnata per eccesso dei poteri conferiti dall'art. 18 alla Commissione, violazione dei principi di proporzionalità e buona amministrazione, mancanza di previo contraddittorio, in violazione delle Best Practices della Commissione;
—
annullare la sentenza impugnata con riferimento all'addebito a Buzzi Unicem delle spese di causa relative al primo grado;
—
condannare la Commissione a sopportare le spese del presente giudizio nonché quelle relative alla causa T-297/11.
Motivi e principali argomenti
A.
Primo Motivo — Errore di diritto, motivazione assente o insufficiente sulle contestazioni di violazione dei diritti di difesa e del principio di buona amministrazione
Con il primo motivo, Buzzi Unicem eccepisce che la sentenza impugnata è viziata da errore di diritto e da assenza o carenza di motivazione laddove essa conclude che il generico riferimento a presunte infrazioni contenuto nel provvedimento di avvio costituirebbe una sufficiente motivazione della richiesta di informazioni ex art. 18, comma 3, integrando il «grado minimo di chiarezza» richiesto da tale disposizione quanto all' oggetto e allo scopo della richiesta.
B.
Secondo Motivo — Errore manifesto di valutazione ed errore di diritto in relazione al lamentato eccesso e sviamento di potere della Commissione ed alla conseguente inversione dell'onere della prova
Con il secondo motivo, Buzzi Unicem fa valere che il Tribunale ha commesso un manifesto errore di valutazione e di diritto nel rigettare la censura relativa allo sviamento di potere della Commissione, dovuto all'uso della richiesta di informazioni ex art. 18 del Regolamento n. 1/2003 (1) pur in assenza di indizi di una violazione, laddove il Tribunale sostiene che Buzzi Unicem non avrebbe proposto una domanda esplicita e motivata tale da consentire una verifica dell' esistenza di sufficienti indizi e laddove rigetta la lamentata inversione dell' onere della prova senza fornire alcuna motivazione.
C.
Terzo Motivo — Errore di fatto e di diritto, illogicità della motivazione in relazione al lamentato eccesso di potere rispetto all'art. 18 del Regolamento n. 1/2003
Con il terzo motivo, Buzzi Unicem ha denunciato l'erronea applicazione dei principi relativi agli obblighi di cooperazione delle imprese, per aver ritenuto che la Commissione avesse lecitamente imposto alle imprese di rispondere a quesiti non di mero fatto, a informazioni che la Commissione sapeva non essere nella disponibilità dell'impresa e ad ulteriori informazioni che la Commissione avrebbe potuto ottenere autonomamente.
D.
Quarto Motivo — Errore di diritto e difetto di motivazione in relazione alle contestazioni di violazione del principio di proporzionalità e di eccesso di potere in riferimento all'art. 18
Con il quarto motivo la Ricorrente contesta che la sentenza impugnata e viziata da assenza o carenza di motivazione e errore di diritto in relazione alla lesione del principio di proporzionalità e conseguente onere eccessivo per le parti derivante dalle richieste di informazioni, dalla loro reiterazione e riformulazione, dalla proposizione di nuove variabili e domande, dal diniego di limitare le informazioni da produrre, dalla scelta di chiedere con decisione anche informazioni già fornite in precedenza.
E.
Quinto Motivo — Errore di diritto e assenza di motivazione sulla violazione delle Best practices della Commissione e sulla violazione del principio di buona amministrazione
Con il quinto motivo Buzzi Unicem fa valere l’errore di diritto nell’avere il Tribunale ritenuto che le Best Practices della Commissione non siano per essa vincolanti quando, avendo deciso di chiedere alle imprese di commentare la bozza di una decisione ex art. 18, comma 3, essa non tenga poi in alcun conto i commenti ricevuti e modifichi significativamente il testo della decisione finale. Viene anche contestata l'assenza di motivazione in merito alla violazione del principio di buona amministrazione da parte della Commissione per le modalità con le quali essa aveva esercitato il potere di chiedere informazioni.
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 1, pag. 1).
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