8.9.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 303/14
Impugnazione proposta il 3 giugno 2014 da Debonair Trading Internacional Lda avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 3 aprile 2014, causa T-356/12, Debonair Trading Internacional Lda/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
(Causa C-270/14 P)
2014/C 303/18
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Debonair Trading Internacional Lda (rappresentante: T. Alkin, Barrister)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
1)
annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza, che ha respinto il ricorso per la restante parte;
2)
rinviare la causa al Tribunale per ulteriore esame, con indicazioni sulla normativa applicabile;
3)
condannare il convenuto a sopportare le spese di giudizio dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte di giustizia.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce un solo motivo di diritto, segnatamente la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario (1). In sostanza, essa lamenta che il Tribunale ha errato quando ha preteso di limitare le condizioni nelle quali può sorgere un rischio di confusione tra una «famiglia» di marchi e un marchio successivo. In via alternativa, la ricorrente addebita al Tribunale di aver omesso di effettuare un’analisi complessiva del rischio di confusione prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
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