15.9.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 315/35
Impugnazione proposta il 9 giugno 2014 dalla Repubblica italiana avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione), 28 marzo 2014 causa T-117/10, Repubblica italiana/Commissione
(Causa C-280/14 P)
2014/C 315/57
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente e P. Gentili, avvocato dello Stato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
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Annullare ai sensi dell’articolo 56 Statuto della Corte di giustizia la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 28 maggio 2014, causa T-117/10, avente ad oggetto il ricorso proposto dal Governo italiano ai sensi degli articoli 263 e 264 TFUE per l’annullamento della Decisione della Commissione Europea n. C(2009)10350 del 22.12.2009, notificata il 23.12.2009, relativa alla soppressione di una parte della partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale destinata all’Italia per il programma operativo POR Puglia Obiettivo I 2000-06;
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Conseguenzialmente, annullare nel merito, ai sensi dell’articolo 61 Statuto della Corte di giustizia, la suddetta Decisione della Commissione Europea e condannare la Commissione Europea al pagamento delle spese di giudizio.
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’atto di impugnazione la Repubblica italiana ha dedotto i seguenti motivi:
Primo motivo: violazione del contraddittorio e difetto di motivazione.
Il Tribunale ha respinto, dopo averle trattati congiuntamente, i primi due motivi di impugnazione, vertenti sui rilievi mossi dalla Commissione ai controlli di primo e di secondo livello. Secondo la ricorrente, le due questioni erano però ben distinte, in quanto avevano dato luogo ciascuna ad un distinto addebito all’efficienza e attendibilità dei controlli. La Decisione impugnata enumerava le diverse censure mosse ai controlli regionali come «capi di imputazione» tutti concorrenti all’unica e finale conclusione di inattendibilità dei controlli regionali e di pericolo di danno al bilancio dell’Unione giustificante una rettifica forfetaria del 10 %. Per cui i diversi «capi di imputazione» andavano esaminati separatamente, in quanto l’eventuale esclusione o riduzione di uno o più di uno di essi si sarebbe riflessa sull’insieme. Di conseguenza, la trattazione promiscua e congiunta di argomenti tanto diversi, fatta dal Tribunale, avrebbe impedito l’esame adeguato delle questioni di fatto e di diritto sollevate dal Governo italiano, e si sarebbe risolta anche in un evidente difetto di motivazione: agendo in tal modo, il Tribunale avrebbe omesso di spiegare con la dovuta completezza perché riteneva infondati i diversi profili di censura.
Secondo motivo: violazione dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento n. 1260/1999 (1), nonché dell’articolo 4 del regolamento n. 438/2001 (2); violazione dei principi sull’onere della prova; inesattezza materiale degli accertamenti dei fatti rispetto a quelli risultanti dagli atti del fascicolo sottoposto al Tribunale; snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale.
La ricorrente ritiene che il Tribunale abbia travisato i fatti non contestati e le prove emergenti dal fascicolo, in particolare il fatto che le autorità italiane avevano analizzato uno per uno i rilievi mossi dai verificatori della Commissione sulle carenze individuate in nove controlli di primo livello. Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere che la Decisione impugnata era errata nel punto relativo a questi nove controlli, e quindi avrebbe dovuto accogliere i motivi con cui il Governo italiano faceva valere che la Commissione aveva violato l’articolo 39, paragrafi 2 e 3 del regolamento n. 1260/1999, in quanto aveva adottato una Decisione di rettifica forfettaria del 10 % senza che il campione dei controlli di primo livello dimostrasse irregolarità, e (a voler mantenere le altre irregolarità) in modo certamente eccessivo rispetto al canone di proporzionalità stabilito dallo stesso articolo 39.
Il Tribunale avrebbe ignorato le risultanze del fascicolo sulla ricostruzione dei fatti inerenti all’avanzamento dei controlli in quanto non ha tenuto conto dell’effettivo sviluppo quantitativo (soglia concordata con la Commissione) e qualitativo dei controlli di primo e secondo livello verificatosi nel corso del 2009.
Infine, il Tribunale avrebbe travisato i fatti non contestati e le prove emergenti dal fascicolo, e violato gli articoli citati, allorché ha considerato giustificata la Decisione impugnata perché le autorità italiane non avrebbero dimostrato i progressi dell’autorità di pagamento.
Terzo motivo: violazione dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento n. 1260/1999, nonché dell’articolo 10 del regolamento n. 438/2001; violazione dei principi sull’onere della prova; inesattezza materiale degli accertamenti dei fatti rispetto a quelli risultanti dagli atti del fascicolo sottoposto al Tribunale; snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale.
Secondo la ricorrente, le affermazioni del Tribunale si basano su una ricostruzione del tutto astratta della reale situazione di fatto dell’avanzamento e della distribuzione dei controlli di secondo livello. Il Tribunale avrebbe dovuto annullare la parte della Decisione recante l’analisi fatta dalla Commissione a proposito dei controlli di secondo livello e della loro inaffidabilità, che era del tutto carente di valide prove circa l’esistenza e la consistenza di un effettivo rischio per il FESR.
(1) Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali (GU L 63, pag. 21).
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