15.9.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 315/38
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen (Germania) il 17 giugno 2014 — Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen/Jovanna Garcia-Nieto e a.
(Causa C-299/14)
2014/C 315/61
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen
Parti
Ricorrente: Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen
Convenuti: Jovanna Garcia-Nieto, Joel Pena Cuevas, Jovanlis Pena Garcia, Joel Luis Pena Cruz
Questioni pregiudiziali
1)
Se il principio della parità di trattamento di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 (1) valga — con l’eccezione della non esportabilità delle prestazioni di cui all’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2004 — anche per le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo ai sensi dell’articolo 70, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004.
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se — ed eventualmente in che misura — sia possibile prevedere restrizioni al principio della parità di trattamento di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 mediante disposizioni delle legislazioni nazionali di attuazione dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE (2), in base alle quali l’accesso alle prestazioni in parola non sia garantito senza eccezioni per i primi tre mesi di soggiorno, quando i cittadini dell’Unione non svolgono in Germania un’attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, né godono del diritto alla libera circolazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del Freizügigkeitsgesetz/EU (legge sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione, FreizügG/EU).
3)
In caso di risposta negativa alla prima questione: se altri principi inerenti alla parità di trattamento sanciti dal diritto primario, in particolare l’articolo 45, paragrafo 2, TFUE in combinato disposto con l’articolo 18 TFUE, ostino a una disposizione di diritto nazionale che nega senza eccezioni a cittadini dell’Unione, per i primi tre mesi di soggiorno, una prestazione sociale finalizzata a garantire la sussistenza e, nel contempo, ad agevolare l’accesso al mercato del lavoro, quando tali cittadini non sono lavoratrici o lavoratori subordinati o autonomi, né possono avvalersi del diritto alla libera circolazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del FreizügG/EU, ma possono dimostrare un legame reale con lo Stato membro ospitante e in particolare con il mercato del lavoro di tale paese.
(1) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1).
(2) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).
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