8.9.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 303/25
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 24 giugno 2014 — Pfotenhilfe-Ungarn e.V./Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein
(Causa C-301/14)
2014/C 303/32
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Pfotenhilfe-Ungarn e.V.
Convenuto: Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein
Interveniente: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht
Questioni pregiudiziali
1)
Se costituisca trasporto di animali che non sia in relazione con un’attività economica, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1/2005 (1), il trasporto effettuato da un’associazione per la protezione degli animali riconosciuta come soggetto di pubblica utilità e diretto ad affidare a terzi cani randagi a fronte del pagamento di un compenso («tassa di protezione»)
a)
inferiore o appena sufficiente a coprire le spese sostenute dall’associazione per l’animale, il trasporto e l’affidamento,
b)
superiore alle suddette spese, fermo restando che il profitto conseguito è impiegato per finanziare le spese rimaste scoperte per l’affidamento di altri cani randagi, le spese per tali cani o altri programmi di protezione degli animali.
2)
Se sia un operatore che effettua scambi comunitari ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 90/425/CEE (2) un’associazione per la protezione degli animali riconosciuta come soggetto di pubblica utilità che trasferisce cani randagi in Germania e li affida a terzi dietro pagamento di un compenso («tassa di protezione»)
a)
inferiore o appena sufficiente a coprire le spese sostenute dall’associazione per l’animale, il trasporto e l’affidamento,
b)
superiore alle suddette spese, fermo restando che il profitto conseguito è impiegato per finanziare le spese rimaste scoperte per l’affidamento di altri cani randagi, le spese per tali cani o altri programmi di protezione degli animali.
(1) Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3, pag. 1).
(2) Direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224, pag. 29).
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