17.11.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 409/27
Ricorso proposto il 24 giugno 2014 — Commissione europea contro Repubblica di Polonia
(Causa C-303/14)
2014/C 409/39
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (Rappresentanti: K. Mifsud-Bonnici e K. Herrmann, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente:
—
dichiarare che, non avendo notificato alla Commissione i nomi degli organismi di certificazione per il personale e per le imprese, né i titoli dei certificati per il personale e le imprese addetti alle attività riguardanti taluni gas fluorurati ad effetto serra, costituenti oggetto dei regolamenti di esecuzione della Commissione, nonché non avendo emanato le norme sulle sanzioni da applicare alle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas [fluorurati] ad effetto serra (1), e non avendole notificate alla Commissione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, in combinato disposto con gli articoli 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione (2), 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione (3), 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione (4), 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione (5), 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione (6), 1 del regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione (7) nonché ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento in questione;
—
condannare la Repubblica di Polonia alle spese.
Motivi e principali argomenti
L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 842/2006 impone agli Stati membri l’obbligo di notificare alla Commissione i rispettivi programmi di formazione e certificazione per le società e per il personale che intervengono nell’installazione, manutenzione o riparazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui al suo articolo 3, paragrafo 1, nonché nel recupero dei gas fluorurati ad effetto serra. Tale obbligo è stato precisato dai regolamenti di esecuzione della Commissione adottati ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 842/2006.
Il primo motivo del ricorso concerne quindi il fatto che la Repubblica di Polonia non ha, fino ad ora, notificato alla Commissione i nomi degli organismi di certificazione per il personale e per le imprese addetti al controllo delle perdite, all’installazione, manutenzione o riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e di pompe di calore, dei sistemi di protezione antincendio e degli estintori nonché al recupero di tali gas fluorurati ad effetto serra e nemmeno i titoli dei certificati per il personale e le imprese che soddisfano i requisiti di certificazione stabiliti nei regolamenti di esecuzione della Commissione. Inoltre, non sono stati notificati i nomi degli organismi di certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione e di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature e nemmeno i titoli dei certificati per il personale che soddisfa i requisiti di certificazione stabiliti nei regolamenti di esecuzione della Commissione. Le autorità polacche hanno altresì omesso di notificare alla Commissione, secondo le modalità stabilite dal regolamento n. 308/2008 della Commissione, i nomi degli organismi che rilasciano gli attestati di formazione nonché i titoli degli attestati di formazione che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 2 ed all’allegato del regolamento n. 307/2008 della Commissione.
Il secondo motivo del ricorso concerne l’omessa notifica alla Commissione delle disposizioni nazionali in materia di sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento n. 842/2006. L’obbligo di prevedere sanzioni e la loro notifica alla Commissione è particolarmente importante al fine di assicurare la piena efficacia degli obblighi imposti dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento n. 842/2006 agli operatori delle applicazioni fisse. Inoltre, adottare tali sanzioni e notificarle alla Commissione è essenziale per garantire l’assolvimento degli obblighi imposti ai fabbricanti di prodotti ed apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra stabiliti all’articolo 7. Anche l’inosservanza dei divieti sanciti dagli articoli 8 e 9 del regolamento n. 842/2006 deve essere, ai sensi del suo articolo 13, paragrafo 1, sanzionata dalle norme nazionali, le quali avrebbero dovuto essere notificate alla Commissione.
(1) GU L 161, pag. 1
(2) GU L 92, pag. 3; regolamento n. 303/2008 della Commissione che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.
(3) GU L 92, pag. 12; regolamento n. 304/2008 della Commissione che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.
(4) GU L 92, pag. 17; regolamento n. 305/2008 della Commissione che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione.
(5) GU L 92, pag. 21; regolamento n. 306/2008 della Commissione che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature.
(6) GU L 92, pag. 25; regolamento n. 307/2008 della Commissione che stabilisce i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d’aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.
(7) GU L 92, pag. 28; regolamento n. 308/2008 della Commissione che stabilisce il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri.
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