8.9.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 303/27
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Ráckevei Járásbíróság (Ungheria) il 1o luglio 2014 — Banif Plus Bank Zrt./Lantos Márton e Lantos Mártonné
(Causa C-312/14)
2014/C 303/34
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Ráckevei Járásbíróság
Parti
Ricorrente: Banif Plus Bank Zrt.
Resistenti: Lantos Márton e Lantos Mártonné
Questioni pregiudiziali
1)
Se si debba ritenere che, in forza di quanto disposto all’articolo 4, paragrafo 1, punti 2 (servizi e attività di investimento) e 17 (strumento finanziario) nonché all’allegato I, sezione C, punto 4 (operazioni a termine in valuta estera, strumenti derivati) della direttiva 2004/39/CE (1), costituisca uno strumento finanziario l’offerta al cliente di un’operazione (di cambio) che, giuridicamente configurata quale contratto di prestito in valuta estera, consiste in una compravendita a pronti al momento della concessione del prestito e a termine al momento del rimborso, che viene eseguita mediante la conversione in fiorini ungheresi di un importo registrato in valuta estera e che espone il prestito del cliente agli effetti e ai rischi (rischio di cambio) del mercato dei capitali.
2)
Se si debba ritenere che, in forza di quanto previsto all’articolo 4, paragrafo 1, punto 6 (negoziazione per conto proprio) e all’allegato I, sezione A, punto 3 (negoziazione per conto proprio), della direttiva 2004/39/CE, costituisca un servizio o un’attività di investimento un’attività di negoziazione per conto proprio effettuata in relazione allo strumento finanziario descritto nella prima questione.
3)
Se l’istituzione finanziaria debba procedere alla valutazione di adeguatezza imposta dall’articolo 19, paragrafi 4 e 5, della direttiva di cui trattasi, tenendo conto del fatto che l’operazione a termine in valuta estera che costituisce un servizio di investimento relativo a strumenti finanziari derivati è stata offerta quale parte di un altro prodotto finanziario (vale a dire un contratto di prestito) e che lo strumento derivato costituisce di per sé uno strumento finanziario complesso. Se si debba ritenere che non risulti applicabile l’articolo 19, paragrafo 9, della direttiva a motivo del fatto che, poiché i rischi assunti dal cliente in relazione al prestito e allo strumento finanziario sono sostanzialmente diversi, risulta indispensabile la valutazione dell’adeguatezza nei limiti in cui l’operazione contiene uno strumento derivato.
4)
Se l’elusione dell’articolo 19, paragrafi 4 e 5, della direttiva di cui trattasi dia luogo alla dichiarazione di nullità del contratto di prestito stipulato tra la banca e il cliente.
(1) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145, pag. 1).
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