8.9.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 303/28
Ricorso proposto il 2 luglio 2014 — Commissione europea/Regno del Belgio
(Causa C-317/14)
2014/C 303/36
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Enegren, D. Martin, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio
Conclusioni della ricorrente
—
dichiarare che il Regno del Belgio, esigendo dai candidati ai posti nei servizi locali istituiti nelle regioni di lingua francese o di lingua tedesca, candidati i cui diplomi o certificati non attestino il compimento degli studi nella lingua di cui trattasi, come mezzo esclusivo di prova delle conoscenze linguistiche richieste per avere accesso a tali posti, il conseguimento del certificato rilasciato dal SELOR, previo superamento dell’esame organizzato da tale organismo, è venuto meno agli obblighi impostigli dall’articolo 45 TFUE e dal regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (1).
—
condannare il Regno del Belgio alle spese.
Motivi e principali argomenti
Il requisito di un mezzo esclusivo di prova per attestare conoscenze linguistiche, previsto dalla legislazione belga come previa condizione di accesso ai posti da assegnare nei servizi pubblici locali delle regioni di lingua francese o di lingua tedesca per i candidati i cui diplomi non attestino che abbiano compiuto i loro studi nella lingua di cui trattasi, costituirebbe una discriminazione vietata dall’articolo 45 TFUE, nonché dal regolamento (UE) n. 492/2011.
(1) GU L 141, pag. 1.
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