29.9.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 339/4
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshof (Austria) il 7 luglio 2014 — Verein für Konsumenteninformation/A1 Telekom Austria AG
(Causa C-326/14)
2014/C 339/04
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Verein für Konsumenteninformation
Resistente: A1 Telekom Austria AG
Questioni pregiudiziali
Se il diritto di recedere dal contratto, senza penali, «all’atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali» conferito all’abbonato dall’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva servizio universale (1) debba essere riconosciuto anche nel caso in cui un adeguamento delle tariffe discenda dalle condizioni contrattuali le quali prevedono, già al momento della conclusione del contratto, che possa verificarsi in futuro un adeguamento delle tariffe (in aumento o in diminuzione) in misura corrispondente alle variazioni di un indice oggettivo dei prezzi al consumo, che rappresenta l’andamento del valore monetario.
(1) Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (GU L 337, pag. 11).
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