8.9.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 303/30
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) l’8 luglio 2014 — Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma/Repubblica di Slovenia — Ministero delle Finanze
(Causa C-331/14)
2014/C 303/38
Lingua processuale: lo sloveno
Giudice del rinvio
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Parti
Ricorrente: Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma
Resistente: Repubblica di Slovenia — Ministero delle Finanze
Questione pregiudiziale
Se le disposizioni di cui agli articoli 2, punto 1, e 4, paragrafo 1, della Sesta direttiva (1) debbano essere interpretate nel senso che, in circostanze quali quelle di cui alla presente fattispecie — in cui una persona acquista dei terreni in veste di persona fisica, senza vedersi addebitare a monte in tale contesto alcuna IVA, e poi su tali terreni costruisce come imprenditore autonomo un centro commerciale, indi iscrive tra le immobilizzazioni della sua impresa sulla base delle norme contabili nazionali soltanto una parte dei terreni sui quali costruisce il centro commerciale, per poi vendere tale centro insieme a tutti i terreni al committente dell’opera costruita –, occorre considerare che tale persona, già per il fatto di non iscrivere dei terreni tra le immobilizzazioni della sua impresa, non include tali terreni nel sistema dell’IVA e dunque non è, all’atto della vendita degli stessi, un soggetto passivo obbligato ad addebitare e poi a versare l’IVA applicata a valle.
(1) Sesta Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (77/388/CEE) (GU L 145, pag. 1).
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