29.9.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 339/9
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 14 luglio 2014 — J. Harmsen, altra parte: Burgemeester van Amsterdam
(Causa C-341/14)
2014/C 339/10
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: J. Harmsen
Altra parte nel procedimento: Burgemeester van Amsterdam
Questioni pregiudiziali
1)
Se il capo III della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376/36), sia applicabile a situazioni puramente interne o se, al fine di rispondere alla questione se detto capo sia applicabile, sia rilevante la giurisprudenza della Corte di giustizia vertente sulla libertà di stabilimento e sulla libera circolazione dei servizi in situazioni puramente interne.
2)
Qualora la prima questione sia risolta nel senso che la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alle disposizioni del trattato sulla libertà di stabilimento e sulla libera circolazione dei servizi risulta applicabile in una situazione puramente interna al fine di valutare se trovi applicazione il capo III della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376/36):
a)
Se il giudice nazionale debba applicare le disposizioni del capo III della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376/36), in una situazione come quella in esame, in cui il prestatore non si è stabilito in un altro Stato membro, né offre servizi transfrontalieri, e ciononostante invoca dette disposizioni.
b)
Se ai fini della risposta a detta questione sia rilevante la circostanza che il gestore presta servizi principalmente a prostitute, che lavorano autonomamente, provenienti da Stati membri diversi dai Paesi Bassi.
c)
Se ai fini della risposta a detta domanda occorra accertare se imprese stabilite in altri Stati membri abbiano effettivamente mostrato o mostreranno interesse a stabilire una siffatta impresa di prostituzione in vetrina ad Amsterdam.
3)
Qualora il prestatore possa invocare le disposizioni del capo III della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, (GU 2006, L 376/36), se l’articolo 10, paragrafo 2, parte iniziale e lettera c), di detta direttiva osti ad una misura come quella controversa, che consente ad un gestore di imprese di prostituzione in vetrina di affittare camere ad ore soltanto a prostitute che possono farsi comprendere dal gestore in una lingua per lui comprensibile.
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