6.10.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 351/3
Impugnazione proposta il 15 luglio 2014 dalla Adler Modemärkte AG contro la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 maggio 2014 nella causa T-160/12, Adler Modemärkte AG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-343/14 P)
2014/C 351/04
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Adler Modemärkte AG (rappresentante: J.-C. Plate, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Blufin SpA
Conclusioni
La ricorrente conclude che la Corte voglia
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annullare la sentenza impugnata,
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rinviare la causa al Tribunale, e
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condannare l’UAMI alle spese.
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale del 14 maggio 2014 nella causa T-160/12, con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso proposto dalla Adler Modemärkte AG contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 3 febbraio 2012 (procedimento R 1955/2010-2) relativa a una procedura di opposizione tra la Blufin SpA e la Adler Modemärkte AG.
La ricorrente fa valere i seguenti motivi:
1.
In primo luogo, la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario. Il Tribunale ha interpretato erroneamente tale disposizione e la costante giurisprudenza relativa alla similitudine dei segni e al rischio di confusione, ove ha dedotto una similitudine dei segni e un rischio di confusione dei marchi in conflitto dalla concordanza di elementi del segno che, da una parte, corrispondono a un’indicazione materiale meramente descrittiva della natura dei prodotti (vale a dire, l’indicazione del colore «blu marino» per i prodotti designati dai marchi in conflitto) e che, d’altra parte, il pubblico di riferimento, in ragione dell’assenza di carattere distintivo intrinseco, non considera come elemento che rinvia all’origine commerciale del prodotto di un’impresa determinata distinguendolo dai prodotti di altre imprese. Peraltro, in questa controversia, il Tribunale viola la nozione giuridica di indicazione descrittiva assumendo che l’espressione «blu marino» non sia né descrittiva dei prodotti designati, vale a dire prodotti di abbigliamento, né una caratteristica essenziale del prodotto.
2.
In secondo luogo, la sentenza impugnata è stata emessa sulla base di fatti falsificati. Il Tribunale ha negato che l’indicazione «blu marino» possa avere (nella lingua di ogni paese, segnatamente in italiano e in francese) un significato descrittivo dei prodotti interessati delle classi 18 e 25, anche se i segni in conflitto contengono incontestabilmente il concetto «blu marino» meramente descrittivo di prodotti in ciascuna delle lingue dell’Unione e il marchio invocato a fondamento dell’opposizione, dall’italiano «blu marino», e il marchio di cui si chiede la registrazione, dal francese «marine bleu», si distinguono solo molto lievemente rispetto a tali concetti. Inoltre, nella precedente procedura dinanzi all’UAMI, sia la divisione di opposizione sia la commissione di ricorso dell’UAMI hanno rilevato che «blu marino» (in ciascuna delle lingue dei paesi europei) costituiva un concetto descrittivo dei prodotti. Il Tribunale sarebbe vincolato da tale rilievo.
3.
In terzo luogo, nella sentenza impugnata i punti della motivazione posti a fondamento dell’affermazione secondo cui l’indicazione «blu marino» non sarebbe descrittiva dei prodotti sono contraddittori e si risolvono in un difetto di motivazione. Al punto 54, il Tribunale stesso afferma che gli elementi dei segni in conflitto indicano la sfumatura di colore in oggetto. Al punto 55, conclude inoltre che tale significato sia «evidente».
4.
In quarto luogo, la sentenza impugnata è stata emessa sulla base di disposizioni non applicabili, vale a dire quelle del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), mentre il regolamento applicabile è il regolamento (CE) n. 40/94 (2).
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario; GU L 78, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario; GU L 11, pag. 1.
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