29.9.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 339/15
Impugnazione proposta il 31 luglio 2014 dalla Toshiba Corporation avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 21 maggio 2014, causa T-519/09, Toshiba Corporation/Commissione europea
(Causa C-373/14 P)
2014/C 339/18
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Toshiba Corporation (rappresentanti: J. F. MacLennan, solicitor, A. Schulz, Rechtsanwalt, J. Jourdan e P. Berghe, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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annullare la sentenza del Tribunale del 21 maggio 2014, causa T-519/09, Toshiba Corporation/Commissione europea nella parte in cui respinge la domanda della Toshiba volta all’annullamento degli articoli 1 e 2 della decisione della Commissione europea nel procedimento COMP/39.129 — Power Transformers e annullare la decisione di cui trattasi;
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in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca conformemente alla valutazione giuridica effettuata nella sentenza della Corte e, ad ogni modo;
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condannare la convenuta alle spese sostenute dalla Toshiba, comprese quelle sostenute dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente impugna la sentenza del Tribunale del 21 maggio 2014, causa T-519/09, Toshiba Corporation/Commissione europea (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), in cui la Toshiba Corporation (in prosieguo: la «Toshiba») ha chiesto l'annullamento della decisione della Commissione europea nel procedimento COMP/39.129 — Power Transformers. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso della Toshiba in ordine a tutti i motivi dedotti e ha condannato la Toshiba alle spese. Nel presente ricorso di impugnazione, la Toshiba sostiene che il Tribunale è incorso nei seguenti errori di diritto:
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Primo motivo: la Toshiba sostiene che il Tribunale ha applicato un criterio erroneo nel considerare i produttori giapponesi di trasformatori di potenza come potenziali concorrenti sul mercato SEE (1) con la motivazione che le barriere all’accesso al mercato SEE non erano insormontabili e (2) in base all’esistenza di un Gentlemen’s agreement, mentre avrebbe dovuto verificare se i produttori giapponesi avessero effettive e concrete possibilità di accedere al mercato SEE e se tale accesso fosse una strategia economicamente realizzabile. In mancanza di una potenziale concorrenza tra produttori giapponesi e produttori europei, il Gentlemen’s agreement non poteva violare l’articolo 81 CE e la Commissione non era competente a perseguire il caso. La sentenza impugnata e la decisione contestata dovrebbero quindi essere annullate per quanto riguarda la Toshiba.
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Secondo motivo: La Toshiba sostiene che il Tribunale ha travisato il contenuto della lettera in cui un’altra parte del procedimento ha sostenuto che non avrebbe contestato le conclusioni della Commissione. La Commissione ha ritenuto che la lettera sostituisse le precedenti dichiarazioni della suddetta parte in cui questa conferma di non aver effettuato alcuna vendita nel SEE. Tuttavia, ciò costituisce una distorsione della prova su cui il Tribunale si basa per concludere che le barriere all’accesso al mercato SEE non erano insormontabili. La Toshiba sostiene quindi che la sentenza impugnata e la decisione contestata dovrebbero essere annullate.
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Terzo motivo: la Toshiba sostiene che il Tribunale ha fornito una motivazione contraddittoria, ha applicato un criterio giuridico erroneo per la pubblica presa di distanze e ha violato il principio della responsabilità personale nel considerare che l’argomento della Toshiba relativo alla sua mancata partecipazione alla riunione di Zurigo fosse «priva di effetti». La sentenza impugnata e la decisione contestata dovrebbero quindi essere annullate nella parte in cui giungono alla conclusione che la Toshiba ha continuato a partecipare al Gentlemen’s agreement fino al maggio 2003.
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Quarto motivo: la Toshiba sostiene che il Tribunale ha interpretato erroneamente il punto 18 degli orientamenti sul calcolo delle ammende usando le quote sul mercato globale come parametro per il peso delle parti nella violazione. La sentenza impugnata e la decisione contestata dovrebbero quindi essere annullate nei limiti in cui l’ammenda della Toshiba viene in esse calcolata in base alla quota della Toshiba sul mercato mondiale e l’ammenda della Toshiba dovrebbe essere ridotta di conseguenza.
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