6.10.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 351/6
Impugnazione proposta il 4 agosto 2014 dalla Walcher Meßtechnik GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 22 maggio 2014, causa T-95/13, Walcher Meßtechnik GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-374/14 P)
2014/C 351/08
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Walcher Meßtechnik GmbH (rappresentante: S. Walter, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza della Sesta Sezione del Tribunale dell’Unione europea del 22 maggio 2014 nella causa T-95/13 e la decisione impugnata della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 13 dicembre 2012, procedimento R 1779/2012-1;
—
in subordine, annullare la sentenza della Sesta Sezione del Tribunale del 22 maggio 2014 nella causa T-95/13 e rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
—
condannare l’UAMI alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente fa valere due motivi, il primo dei quali è suddiviso in tre parti:
1.
Primo motivo
La sentenza impugnata violerebbe l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 (1) per tre motivi:
—
Nella valutazione dell’idoneità di un segno ad essere registrato si dovrebbe tener conto della descrizione dei prodotti e/o dei servizi richiesti. Ciò non si sarebbe verificato nel procedimento dinanzi al Tribunale. Al contrario, il Tribunale avrebbe preso in considerazione i siti Internet della ricorrente e l’elenco di prodotti di un marchio statunitense, che non erano oggetto della controversia.
—
Anche volendo considerare corretto il significato attribuito dal Tribunale alla parola HIPERDRIVE, il segno HIPERDRIVE descriverebbe solamente una caratteristica di una trasmissione. Tuttavia, nella presente causa, l’asserita descrizione della parte della trasmissione integrata nei prodotti richiesti non conterrebbe nessuna caratteristica essenziale dei prodotti stessi richiesti. Pertanto, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell’applicazione dei criteri stabiliti al riguardo nella giurisprudenza europea più recente (v. sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2013, BSH/UAMI [ecoDoor], T-625/11 (2) e sentenza della Corte del 10 luglio 2014, BSH/UAMI, C-126/13 P (3), punto 27).
—
La considerazione asseritamente erronea del Tribunale che «HIPER» dovrebbe essere equiparato a «hyper», sebbene tali termini non siano mai utilizzati come sinonimi, si baserebbe sull’affermazione erronea secondo cui, in inglese, sia «HIPER» sia «hyper» sono pronunciati in modo identico. Nonostante i numerosi esempi forniti dalla ricorrente in senso opposto, il Tribunale non dimostrerebbe né motiverebbe tale affermazione asseritamente erronea. Secondo la giurisprudenza, la questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente è una questione di diritto.
2.
Secondo motivo:
—
La sentenza impugnata violerebbe i principi generali del diritto dell’Unione, in particolare, il principio della parità di trattamento e il divieto di decisioni arbitrarie. È chiara prassi dell’UAMI non equiparare le domande di registrazione contenenti l’elemento HIPER con quelle contenenti l’elemento «hyper». Secondo la ricorrente, tale prassi esisteva prima della registrazione del segno oggetto della controversia ed esiste tuttora. Il caso in esame si distinguerebbe da quelli in cui i richiedenti si basano unicamente su registrazioni precedenti. Il fatto che, successivamente all’opposizione alle registrazioni oggetto della controversia, l’UAMI non si sarebbe più opposto ai marchi «HIPER» dimostrerebbe che l’opposizione alla registrazione dei marchi di cui trattasi violerebbe chiaramente il principio della parità di trattamento e il divieto di decisioni arbitrarie.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
(2) ECLI:EU:T:2013:14.
(3) ECLI:EU:C:2014:2065.
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