17.11.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 409/29
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 29 agosto 2014 — Dr. Falk Pharma GmbH/DAK-Gesundheit
(Causa C-410/14)
2014/C 409/41
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Dr. Falk Pharma GmbH
Resistente: DAK-Gesundheit
Interveniente: Kohlpharma GmbH
Questioni pregiudiziali
Vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali relative all’interpretazione della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1) (in prosieguo: la «direttiva») ai sensi dell’articolo 267 TFUE:
1)
Se la nozione di appalto pubblico ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18/CE non sia più soddisfatta quando le amministrazioni aggiudicatrici seguano procedure di ammissione con cui aggiudicano un appalto senza scegliere uno o più operatori economici (cd.«modello Open-House»);
2)
Qualora alla prima questione occorra rispondere che un appalto pubblico sia caratterizzato dalla scelta di uno o più operatori economici si pone la seguente questione: se l’elemento caratteristico della scelta di operatori economici ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18/CE alla luce dell’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE vada interpretato nel senso che le amministrazioni aggiudicatrici possano evitare di scegliere uno o più operatori economici durante la procedura di ammissione solo ove siano soddisfatti seguenti presupposti:
—
lo svolgimento di una procedura di ammissione viene pubblicata a livello europeo,
—
vengono stabilite regole univoche in merito alla stipula del contratto e all’adesione al contratto,
—
le condizioni contrattuali vengono stabilite in precedenza in modo tale che nessun operatore economico possa influenzare il contenuto del contratto,
—
agli operatori economici viene concesso il diritto di aderire al contatto in qualsiasi momento; e
—
le stipule dei contratti vengano pubblicate a livello europeo.
(1) GU L 134, pag. 114.
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