1.12.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 431/12
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia (Italia) il 3 settembre 2014 — Fratelli De Pra SpA, SAIV SpA/Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno, Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza
(Causa C-416/14)
(2014/C 431/19)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Fratelli De Pra SpA, SAIV SpA
Convenute: Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno, Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza
Questioni pregiudiziali
1)
Se, con riferimento alle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione, sia compatibile con il diritto comunitario (direttiva 05/1999 (1), nonché direttive 19/2002 (2), 20/2002 (3), 21/2002 (4), 22/2002 (5)) la normativa nazionale cui al combinato disposto:
—
Art. 2 comma 4, D.L. 4/2014, convertito successivamente in legge 50/2014;
—
Art. 160 d. lgs 18s. 259/2003;
—
Art. 21 tariffa allegata al D.P.R. 641/1972;
che, assimilando le apparecchiature terminali alle stazioni radioelettriche, prevede per l'utente il conseguimento di un'autorizzazione generale, nonché il rilascio di apposita licenza di stazione radioelettrica, da far valere quale presupposto impositivo.
E pertanto se, con specifico riferimento all'utilizzo delle apparecchiature terminali, sia compatibile con il diritto comunitario, la pretesa dello Stato italiano di prevedere a carico dell'utente, il conseguimento di un'autorizzazione generale e di una licenza di stazione radio, quando l'immissione nel mercato, la libera circolazione e la messa in servizio delle apparecchiature terminali, sono disciplinate già compiutamente da fonti comunitarie (direttiva n. 05/1999), senza previsione alcuna di autorizzazione generale e/o licenza.
E l'autorizzazione generale e la licenza vengono previsti dalla normativa nazionale:
—
nonostante l'autorizzazione generale sia un provvedimento che non interessa l'utilizzatore delle apparecchiature terminali, ma solamente le imprese interessate alla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica (art. 1-2-3 della direttiva autorizzazioni n. 20/2002);
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nonostante la concessione sia prevista per i diritti individuali di uso delle frequenze radio e per i diritti d'uso dei numeri, situazioni sicuramente non riferibili all'utilizzo delle apparecchiature terminali;
—
nonostante la normativa comunitaria non contempli alcun obbligo di conseguire un'autorizzazione generale o il rilascio di licenza per le apparecchiature terminali;
—
nonostante l'art. 8 della direttiva 05/1999 disponga che gli Stati membri «non vietano, limitano o impediscono l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro territorio di apparecchi recanti la marca CE»;
—
nonostante la diversità sostanziale e regolamentare, e la non omogeneità tra una stazione radioelettrica e le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.
2)
Se sia compatibile con il diritto comunitario (direttiva 05/1999 e direttiva 22/2002, in particolare l'art. 20) la normativa nazionale di cui al combinato disposto:
—
Art.2 comma 4, D.L. 4/2014, convertito successivamente in legge 50/2014;
—
Art. 160 d. lgs. 259/2003;
—
Art. 21 tariffa allegata al D.P.R. 641/1972;
—
Art. 3 del dm. 33/1990,
in base alla quale
—
il contratto di cui all'art. 20 direttiva CE 22/2002 — instaurato tra il gestore e l'utente, atto a regolare i rapporti commerciali tra i consumatori e gli utenti finali con una o più imprese che forniscono la connessione e servizi relativi — possa valere «di per se stesso» anche quale documento sostitutivo dell'autorizzazione generale e/o della licenza di stazione radio, senza alcun intervento o attività o controllo da parte della Pubblica Amministrazione.
—
il contratto deve contenere anche gli estremi del tipo di apparato terminale e la relativa omologazione (non prevista sulla base dell'art. 8 direttiva 05/1999).
3)
Se siano compatibili con il diritto comunitario sopra richiamato, le disposizioni di cui al combinato disposto art. 2, comma 4, D.L. 4/2014, convertito successivamente con L. 50/2014, nonché art. 160 d. lgs, 259/2003 e art. 21 tariffa allegata al D.P.R. 641/1972, che prevedono l'obbligo di autorizzazione generale e conseguente licenza di stazione radio radioelettrica nei confronti solo di una particolare categoria di utenti, titolari di contratto denominato formalisticamente abbonamento, mentre nessuna autorizzazione generale o licenza viene prevista in capo agli utenti di servizi di comunicazione elettronica sulla base del contratto solo perché denominato diversamente (= servizio prepagato o di ricarica).
4)
Se l'art. 8 della direttiva europea CE 05/1999 osti ad una normativa nazionale, come quella di cui gli articoli 2, comma 4 D.L. 4/2014, convertito successivamente con L. 50/2014, nonché art. 160 d. lgs. 259/2003, art. 21 tariffa allegata al D.P.R. 641/1972, che prevede:
—
un'attività amministrativa volta al rilascio dell'autorizzazione generale e della licenza di stazione radioelettrica,
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il pagamento di una tassa di , a fronte di tali attività,
in quanto comportamenti che possono costituire limitazione alla messa in servizio, utilizzo e libera circolazione degli apparati terminali.
(1) Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (G.U. L 91, p. 10).
(2) Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (G.U. L 108, p. 7).
(3) Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (G.U. L 108, p. 21).
(4) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (G.U. L 108, p. 33).
(5) Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (G.U. L 108, p. 51).
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