17.11.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 409/29
Impugnazione proposta il 25 settembre 2014 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 luglio 2014, causa T-295/12, Repubblica federale di Germania/Commissione europea
(Causa C-446/14 P)
2014/C 409/42
Lingua processuale: il tedesco
Parti del procedimento
Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti, Prof. Dr. T. Lübbig e Dr. M. Klasse, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare integralmente l’impugnata sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 luglio 2014 nella causa T-295/12;
—
condannare la Commissione europea alle spese del procedimento.
Sono mantenute, inoltre, integralmente, le conclusioni formulate in primo grado dalla Repubblica federale di Germania.
Motivi e principali argomenti
Oggetto della presente impugnazione è la sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014 nella causa T-295/12, Repubblica federale di Germania contro Commissione europea, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla Repubblica federale di Germania contro la decisione della Commissione europea del 25 aprile 2012 relativa alla misura di aiuto SA.25051 (C 19/2010) (ex NN 23/2010) a cui la Germania ha dato esecuzione a favore dello Zweckverband Tierkörperbeseitigung nel Rheinland-Pfalz, nel Saarland, nel circondario del Rheingau-Taunus e nel circondario di Limburg-Weilburg (numero C(2012) 2557 final).
Con la sua impugnazione la Repubblica federale di Germania contesta l’erronea definizione dei criteri probatori che il Tribunale ha adottato ai fini della constatazione di un «errore manifesto di valutazione» nel caso in cui uno Stato membro definisca un servizio di interesse economico generale (SIEG) in un settore non armonizzato dal diritto dell’Unione. Il (presunto) beneficiario dell’aiuto nel procedimento amministrativo sottostante sarebbe lo Zweckverband Tierkörperbeseitigung nel Land Rheinland-Pfalz, un’istituzione che ha ricevuto dallo Stato compensazioni finanziarie per lo svolgimento del compito, connesso con la prevenzione delle epizoozie, di mantenere le capacità di smaltimento di carcasse animali in caso di epidemia. Secondo la ricorrente, decisiva ai fini della qualificazione come aiuto di tali compensazioni finanziarie nella sentenza impugnata sarebbe stato, in sostanza, il fatto che il Tribunale non ha considerato come SIEG i compiti connessi con la prevenzione delle epizoozie affidati allo Zweckverband.
A sostegno della sua impugnazione, la Repubblica federale di Germania deduce tre motivi.
Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, TFUE e 106, paragrafo 2, TFUE, in quanto tali disposizioni sono state erroneamente interpretate nella sentenza impugnata nel senso che le autorità tedesche avrebbero commesso errori talmente gravi nel qualificare la riserva per epizoozie come SIEG da essere considerati dal Tribunale «manifesti». La Repubblica federale di Germania sostiene che la sentenza impugnata incide sul margine di discrezionalità che spetta agli Stati membri nella definizione di un SIEG. Secondo detto Stato membro, non sussisterebbe, comunque, alcun «errore manifesto di valutazione» nella definizione di SIEG. La Repubblica federale di Germania sottolinea che incontestabilmente la Commissione nella decisione sottostante non ha assolutamente fatto menzione di tale parametro di valutazione, che tale istituzione anche nel procedimento dinanzi al Tribunale ha dichiarato che non era obbligata a dimostrare la sussistenza di un «errore manifesto di valutazione», e che né dalle considerazioni della Commissione nella decisione, né tantomeno dalle argomentazioni del Tribunale nella sentenza impugnata, emergerebbero elementi che suffraghino in senso sostanziale la presunta sussistenza di un «errore manifesto di valutazione».
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, a motivo dell’erronea constatazione di un vantaggio economico sulla scorta di un’errata valutazione dei criteri Altmark (1). La Repubblica federale di Germania deduce in particolare errori del Tribunale nella valutazione del terzo criterio Altmark (necessità della compensazione). Il Tribunale non avrebbe riconosciuto l’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Commissione, avendo questa omesso di valutare se le compensazioni per la riserva per epizoozie eccedessero i costi aggiuntivi netti del mantenimento di tale riserva. Invece, la Commissione e, sulle sue orme, il Tribunale avrebbero escluso a priori la necessità di tali costi riferendosi a un’asserita superfluità di una separata riserva per epizoozie.
Terzo motivo, vertente sul difetto di motivazione della sentenza impugnata, in particolare in ordine al fatto che gli errori asseritamente commessi dalle autorità tedesche dovrebbero essere qualificati come particolarmente gravi ai fini del «carattere manifesto». Del pari non è stato chiarito perché la tesi delle autorità tedesche non sarebbe accettabile da nessun punto di vista immaginabile.
(1) Sentenza Altmark, C-280/00, EU:2003:415.
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