12.1.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 7/12
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 3 ottobre 2014 — Fadil Cocaj/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
(Causa C-459/14)
(2015/C 007/17)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: Fadil Cocaj
Convenuto: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Questioni pregiudiziali
1)
Quali siano precisamente il contenuto e i requisiti formali e materiali della registrazione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/38/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
2)
In che modo, in che forma e dinanzi a quale autorità debba avvenire la registrazione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. Qualora la registrazione debba avvenire per mezzo di un’autorità, quali caratteristiche formali e materiali debba presentare tale autorità nello Stato membro in questione.
3)
Se, alla luce dell’articolo 37, la menzionata disposizione della direttiva in parola debba essere interpretata nel senso che le disposizioni relative al partner si riferiscono solo ai partner di sesso diverso o anche ai partner dello stesso sesso.
4)
Qualora la normativa dello Stato membro conferisca ai partner registrati lo status di familiare ai fini dell’applicazione di tale direttiva, se quest’ultima debba essere interpretata nel senso che si riferisce solo ai partner di sesso diverso.
5)
Se la direttiva debba essere interpretata nel senso che, ai fini della sua applicabilità, deve ammettersi l’esistenza di un’unione registrata quando una parte figura nel registro delle dichiarazioni di convivenza dello Stato membro.
6)
Se la menzionata disposizione della direttiva in parola debba essere interpretata nel senso che, qualora la legislazione di uno Stato membro non equipari l’unione registrata al matrimonio sotto tutti i punti di vista, tale unione non conferisce in nessun caso lo status di familiare, neppure in considerazione dell’articolo 37 della direttiva.
7)
Se la menzionata disposizione della direttiva in parola debba essere interpretata nel senso che l’equiparazione al matrimonio deve comprendere qualsiasi situazione o conseguenza giuridica. Qualora non occorra che l’equivalenza sia completa, sotto quali aspetti i due status debbano essere identici in ogni caso.
8)
Se, ai fini dell’applicabilità della menzionata disposizione della direttiva in parola, rilevi o possa rilevare il fatto che la legislazione di uno Stato membro operi una distinzione tra la nozione di iscrizione («bejegyzés») e quella di registrazione («regisztrácio») o le usi indistintamente.
9)
Se l’articolo 37 della direttiva debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale dev’essere considerata più favorevole ai sensi di tale articolo qualora non preveda che le unioni non matrimoniali sono equiparate al matrimonio.
(1) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).
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