9.2.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 46/21
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht — Außenstelle Linz (Austria) il 6 novembre 2014 — Dilly’s Wellnesshotel GmbH
(Causa C-493/14)
(2015/C 046/26)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzgericht — Außenstelle Linz
Parti
Ricorrente: Dilly’s Wellnesshotel GmbH
Convenuto: Finanzamt Linz
Questioni pregiudiziali
1)
Se leda il diritto dell’Unione un regime di aiuti che ricorre alla procedura speciale prevista dal regolamento (CE) n. 800/2008 (in prosieguo: l’«RGEC») (1) ai sensi dell’articolo 25 per beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, senza tuttavia rispettare alcuni obblighi posti dal capo I dell’RGEC e senza contenere inoltre alcun rimando all’RGEC.
2)
Se sussista una lesione del diritto dell’Unione quando un regime di aiuti si fonda sulla procedura speciale dell’RGEC vigente per gli aiuti relativi alla tutela ambientale a norma dell’articolo 25, ma non sussistano i presupposti disciplinati nel capo II — vale a dire la promozione di misure di tutela ambientale o di risparmio energetico ai sensi dell’articolo 17, punto 1, dell’RGEC.
3)
Se il diritto dell’Unione osti a una normativa nazionale che non contiene limitazioni temporali e neppure un richiamo al periodo indicato nella dichiarazione di esenzione, cosicché la limitazione a dieci anni del rimborso dell’imposta sull’energia, richiesta dall’articolo 25, paragrafo 3, dell’RGEC, si inferisce solo dalla dichiarazione di esenzione.
(1) Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214, pag. 3).
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